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22 Novembre 2019

Bonus Tv: pubblicate le disposizioni di attuazione dell’agevolazione

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Con un Decreto emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 18 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2019, sono state definite le modalità di erogazione del contributo previsto in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi che siano idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie di trasmissione.

Il contributo in questione era stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

Gli acquisti per i quali si può beneficiare del contributo possono essere effettuati tra il 18 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2022. Gli apparecchi acquistati devono essere dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10.

Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio italiano che appartengono a nuclei familiari per i quali il valore ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, non sia superiore a 20.000 Euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare per l’acquisto di un solo apparecchio.

E’ previsto che i produttori di apparecchi televisivi che operano sia in Italia, che al di fuori del territorio italiano, dichiarino l’elenco dei prodotti che soddisfano le caratteristiche previste nel Decreto Interministeriale. Sarà, poi, il Ministero dello Sviluppo Economico che, verificata la conformità di tali prodotti alle caratteristiche suddette, pubblicherà il relativo elenco sul proprio sito internet.

Inoltre, i venditori che intendono vendere gli apparecchi per i quali è previsto il contributo in questione, dovranno registrarsi tramite il servizio telematico accessibile nell’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo è riconosciuto al consumatore finale sotto forma di sconto sul prezzo di vendita applicato, per un importo pari a 50 Euro o pari al prezzo di vendita se inferiore (come può avvenire nel caso di acquisto di decoder). Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell’Iva e non riduce la base imponibile dell’imposta.

Il consumatore finale deve presentare al venditore un’apposita richiesta di riconoscimento del contributo contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale si afferma il possesso del requisito del valore ISEE del proprio nucleo familiare.

Affinché possa essere applicato lo sconto, il venditore, attraverso il servizio telematico specifico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica nella quale devono essere indicati:

  • il codice fiscale del venditore;
  • il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi del suo documento d’identità allegato alla richiesta presentata;
  • i dati identificativi dell’apparecchio venduto;
  • il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva;
  • l’ammontare dello sconto che si andrà ad applicare, pari a 50 Euro o al prezzo di vendita, se inferiore a 50 Euro.

Il servizio telematico che ha ricevuto la comunicazione si occuperà di effettuare le necessarie verifiche riguardo all’idoneità dell’apparecchio venduto, alla circostanza che l’utente finale non abbia già fruito dello sconto ed alla disponibilità delle risorse finanziarie. Qualora le verifiche abbiano esito positivo, il servizio telematico comunicherà al venditore la disponibilità dello sconto che si è richiesto di applicare.

Qualora, poi, successivamente alla ricezione dell’attestazione con la quale il servizio telematico comunica la disponibilità dello sconto, l’operazione di vendita non si concluda o l’utente restituisca l’apparecchio acquistato, il venditore dovrà comunicare l’annullamento della vendita tramite il medesimo servizio telematico.

Quanto al recupero da parte del venditore dello sconto applicato sulla vendita dell’apparecchio, questo avverrà attraverso l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi. L’utilizzo del credito d’imposta potrà essere effettuato a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’attestazione di disponibilità dello sconto. Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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