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6 Settembre 2014

Atti di legittimazione per la vendita di terre soggette ad uso civico: opera ancora l’esenzione dalle imposte indirette

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Nella Risoluzione n. 80 del 29 agosto 2014, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, riguardo al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su beni immobili stipulati a titolo oneroso.

In particolare, il quesito è stato posto da un Segretario comunale che si è trovato a rogare alcuni atti con i quali l’ente comunale ha reiterato delle compravendite risultanti nulle in quanto relative a terreni gravati da uso civico e, quindi, inalienabili. I proprietari soltanto “apparenti” di tali terreni hanno dovuto legittimare il possesso, pagando un’indennità, così da sanare le operazioni di compravendita.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è se l’esenzione dalle imposte, prevista dall’articolo 2 della Legge n. 692 del 1° dicembre 1981, possa trovare applicazione anche agli atti di legittimazione posti in essere a partire dal 1° gennaio 2014, data dalla quale è entrata in vigore la disposizione del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che prevede la soppressione delle agevolazioni tributarie relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su beni immobili.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con propria Risoluzione del 20 giugno 2014, aveva chiarito che la soppressione prevista dal Decreto suddetto non operava con riferimento agli atti di affrancazione, in quanto tali atti non producono il trasferimento della proprietà delle terre civiche, acquistata soltanto per effetto della legittimazione.

L’Agenzia delle Entrate ha anche evidenziato che con la Legge n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è stata modificata la disposizione del Decreto Legislativo del 2011 che prevedeva, come detto, la soppressione di diverse esenzioni ed agevolazioni tributarie.

A seguito di tali modifiche normative, è stata espressamente fatta salva l’applicabilità delle agevolazioni indicate all’articolo 2 della Legge n. 692 del 1° dicembre 1981.

Pertanto, a partire dal 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 89 del 23 giugno 2014), il regime di esenzione in questione trova applicazione anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso e, in particolare, con riferimento agli atti di legittimazione rogati dal Comune istante.

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