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5 Ottobre 2018

Acquisto di carburante: in caso di regimi forfettari, non opera l’obbligo di pagamenti tracciabili

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un nuovo quesito relativo all’acquisto di carburanti. Lo ha fatto nella Risposta n. 13 del 27 settembre 2018.

L’istante è titolare di un’azienda agricola che determina il reddito su base catastale e che si avvale, ai fini Iva, del regime speciale previsto per gli agricoltori dall’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 con applicazione della detrazione in misura forfettaria secondo le percentuali di compensazione.

L’azienda agricola, per la coltivazione dei fondi, utilizza delle macchine agricole alimentate a gasolio. Si tratta di gasolio agevolato che è assegnato direttamente dalla Regione agli agricoltori.

Con una Circolare del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di certificare le cessioni di carburante per motori tramite fattura elettronica non riguarda le cessioni di carburante destinato alle macchine agricole. Inoltre, nella medesima Circolare, è precisato che, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva, i pagamenti devono essere effettuati attraverso strumenti tracciabili.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato dall’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per l’acquisto di carburante anche da parte dell’istante che, nel calcolare il reddito d’impresa, non deduce i costi, né detrae l’Iva in via ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, nel caso specifico, occorre tenere conto dei particolari regimi che l’istante applica, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell’Iva. In entrambi gli ambiti, infatti, trova applicazione un regime di determinazione forfettaria delle imposte. Quindi, in entrambi i casi, viene meno il presupposto che impone l’uso dei mezzi di pagamento tracciabili, ossia quello di individuare precisamente i costi sostenuti e l’Iva pagata dal contribuente per rivalsa.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante non è obbligata ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle macchine agricole.

Restano ferme le norme generali relative all’uso del contante e resta fermo che, nel caso in cui l’istante decida di optare per il regime di determinazione ordinario del reddito e dell’Iva, torna operante l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto del carburante.

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