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6 Luglio 2018

Obblighi di fatturazione elettronica. Ulteriori chiarimenti

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L’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire ulteriori chiarimenti riguardo agli obblighi di fatturazione elettronica. Lo ha fatto nella Circolare n. 13 del 2 luglio 2018.

Riguardo alla fatturazione elettronica in relazione alle cessioni di carburanti, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’applicabilità dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nel caso di carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia. Come già ampiamente chiarito, le fatture elettroniche dovranno documentare tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono esclusi dall’applicazione della fatturazione elettronica le operazioni effettuate da coloro che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e da coloro che applicano il regime forfettario, oltre alle operazioni di cessione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione fino al 31 dicembre 2018 (si ricorda, a tal proposito, la proroga disposta con il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018).

Sono comunque escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano su strada. Esclusi, pertanto, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni. Se, al momento della cessione, vi è incertezza sull’impiego di un tipo di carburante che è astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi, la fatturazione deve essere comunque elettronica.

Riguardo ai soggetti interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che soltanto i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una loro stabile organizzazione. Questo non toglie che possa essere indirizzata una fattura elettronica a soggetti non residenti che siano identificati in Italia, sempre che sia data loro la possibilità di ottenere una copia cartacea della fattura qualora ne facciano richiesta.

Un ulteriore quesito è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato richiesto se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione che siano effettuate entro il 30 giugno 2018, ma documentate successivamente al 1° luglio 2018, rientrino o meno nell’obbligo di fatturazione elettronica. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi nei quali non opera la proroga al 1° gennaio 2019, tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018, comprese quelle “differite” emesse entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno del 2018, dovranno essere elettroniche.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia rientrino nell’obbligo di fatturazione elettronica.

Quanto ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, chiarito che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti. Generalmente, pertanto, l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. Nel caso di fattura elettronica, la data di emissione coinciderà con la data di formazione e contestuale invio della fattura al Sistema di Interscambio. I tempi successivi di messa a disposizione della fattura al cessionario/committente diventano marginali. Nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, tuttavia, qualora il file della fattura sia correttamente predisposto e sia inviato con un minimo di ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, la violazione commessa non sarà da considerarsi punibile.

Inoltre, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 2 luglio 2018, è preferibile che la fattura elettronica inviata nuovamente al Sistema di Interscambio a seguito della notifica di scarto di una precedente fattura abbia la stessa data e lo stesso numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile, si potrà emettere una fattura con nuovi numero e data dalla quale risulti comunque un collegamento rispetto alla precedente fattura scartata dal Sistema di Interscambio e poi stornata con variazione contabile interna oppure si potrà emettere una fattura sempre con numero e data differente dal documento originario, ma con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento di rettifica di quello precedente scartato dal Sistema.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo alla fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti e riguardo alla registrazione ed alla conservazione delle fatture elettroniche.

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