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18 Settembre 2020

Acquisto e installazione di un ulteriore ascensore : no al credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per l’adeguamento degli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza Coronavirus. L’occasione è stata la risposta ad un’istanza di interpello.

La società istante ha rappresentato di svolgere la propria attività all’interno di una fabbrica la cui struttura principale è servita da tre ascensori, dei quali, però, soltanto, uno permette l’accesso da e ad un determinato livello ed il collegamento con la struttura secondaria della fabbrica. Verso questo unico ascensore si dirige, in certi orari, la quasi totalità degli ospiti. Inoltre, gli ascensori già esistenti sono utilizzati anche dal personale di servizio e, quindi, non in via esclusiva, dagli ospiti della struttura.

L’istante ha fatto riferimento alla normativa in materia di emergenza Coronavirus che prevede che l’utilizzo degli ascensori debba essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, anche in caso di uso della mascherina. La capienza degli ascensori esistenti nella fabbrica della società istante non permetterebbe il rispetto di tale distanza interpersonale.

Quindi, l’istante vorrebbe procedere all’acquisto ed all’installazione di un altro ascensore. Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare per le relative spese sostenute del credito d’imposta previsto all’articolo 120 del Decreto “Rilancio”.

Nella Risposta n. 361 del 16 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato che il Decreto “Rilancio” ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020, entro la soglia massima di 80.000 Euro, per interventi necessari ai fini del rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus. Il credito d’imposta in questione è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in un allegato del Decreto “Rilancio”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 oppure, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche solo parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tale credito d’imposta (e del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dallo stesso Decreto “Rilancio”) e le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.

Inoltre, con la Circolare dell’Agenzia n. 20 del 10 luglio 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione in questione. In particolare, ad esempio, è stato precisato che rientrano tra gli interventi agevolabili quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni e per l’acquisto di arredi di sicurezza. Si tratta di interventi edilizi necessari per la riapertura o la ripresa dell’attività.

Le tipologie di interventi agevolabili devono essere prescritti da disposizioni normative o devono essere previsti da linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, da enti territoriali e locali o da associazioni di categoria ed ordini professionali.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore non rientra tra gli interventi previsti dalla disciplina che regola il credito d’imposta.

Come del resto indicato dalla stessa società istante, la normativa in materia e le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive prevedono che l’utilizzo degli ascensori debba essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur mantenendo la mascherina. Si tratta, quindi, di prescrizioni destinate a regolamentare l’uso di impianti già esistenti e non impongono in alcun modo l’incremento degli ascensori, al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Pertanto, le spese sostenute nel 2020 dalla società istante per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore nella propria fabbrica non rientrano tra le spese per interventi che possano beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 120 del Decreto “Rilancio”.

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