Nella Risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello relativa alla tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
In tale ambito, l’Agenzia ha chiarito che il contratto di abbonamento che viene rilasciato dai gestori telefonici deve considerarsi il titolo giuridico che consente all’utente di utilizzare il sistema di telefonia mobile. Tale contratto si sostituisce alla cosiddetta “licenza di stazione radio”. Tale conclusione deve ritenersi valida anche successivamente all’entrata in vigore delle recenti modifiche normative in materia.
L’Agenzia ha precisato che il nuovo sistema, introdotto da tali recenti interventi normativi, ha previsto che le licenze di telecomunicazioni radiomobili non siano più assoggettate ad un regime concessorio, ma ad un regime autorizzatorio, attraverso il quale lo Stato, titolare del diritto di esercitare il servizio pubblico di telecomunicazione, si priva dello stesso diritto a favore di terzi.
Tale nuovo regime, però, non ha fatto venir meno il presupposto di applicazione della norma che prevede la tassa sulle concessioni governative sui servizi radiomobili, consistente nel rilascio all’utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio.
La tassa sulle concessioni governative, afferma l’Agenzia, trova applicazione sia con riferimento agli atti ed alle attività soggette a concessione, sia in relazione agli atti ed alle attività sottoposte ad autorizzazione.
La conclusione alla quale bisogna giungere, quindi, è che la tassa in questione sia ancora dovuta in tutte le ipotesi nelle quali venga rilasciato all’utente il documento che attesti la sua condizione di abbonato.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la qualificazione di amministrazione pubblica non esclude le amministrazioni pubbliche non statali dall’obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative in questione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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