Con Provvedimento del 23 novembre 2010, pubblicato il 24 novembre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di ripresa degli adempimenti tributari e dei versamenti per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009.
Il Provvedimento riguarda sia i soggetti per i quali la sospensione è scaduta il 30 giugno 2010, ossia le persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, i soggetti diversi dalla persone fisiche con volume di affari superiore a 200.000 Euro ed i sostituti d’imposta, sia i soggetti per i quali i termini di sospensione scadono il 20 dicembre 2010, ossia le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo ed i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 Euro.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione dovranno essere effettuati entro il mese di gennaio 2011, secondo le modalità specificamente indicate nel Provvedimento.
I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione dovranno essere effettuati, mediante un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.
E’ previsto che i contribuenti che possiedono solo il modello Cud non dovranno presentare la dichiarazione e potranno effettuare i versamenti delle ritenute basandosi sulle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta. Inoltre, nel caso in cui i dipendenti o i pensionati vogliano usufruire della rateazione, potranno richiedere di effettuare i versamenti tramite il proprio sostituto d’imposta.
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