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22 Gennaio 2011

Il rimborso parziale implica un atto di rifiuto che deve essere impugnato.

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23786 del 24 novembre 2010, ha affermato, richiamando un proprio costante orientamento, che qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto, sia pure implicito, della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente, con la conseguenza che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Deve, pertanto, escludersi che il contribuente possa, pure dopo l’intervento del rimborso parziale, proseguire la controversia introdotta con l’impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso (sia pure riducendo l’originaria domanda) senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell’atto di rimborso parziale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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