NULL
Altre Novità
22 Gennaio 2011

Il rimborso parziale implica un atto di rifiuto che deve essere impugnato.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23786 del 24 novembre 2010, ha affermato, richiamando un proprio costante orientamento, che qualora, a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto, sia pure implicito, della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente, con la conseguenza che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Deve, pertanto, escludersi che il contribuente possa, pure dopo l’intervento del rimborso parziale, proseguire la controversia introdotta con l’impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza di rimborso (sia pure riducendo l’originaria domanda) senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell’atto di rimborso parziale.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
9 Gennaio 2026
Concordato preventivo biennale: esclusione in assenza di Isa

...

9 Gennaio 2026
Si rafforza la cooperazione fiscale: recepita la Direttiva europea Dac 8

...

9 Gennaio 2026
Personal Trainer senza Partita IVA o con prestazione occasionale: può lavorare? Quali sono i vincoli?

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto