Con Sentenza 14 settembre 2007, n. 19213, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità dell’accertamento, ai fini IVA, sul conto corrente intestato al coniuge del contribuente soggetto a verifica.
Secondo la Corte, se le movimentazioni bancarie effettuate sul proprio conto devono essere provate dal contribuente, quelle eseguite sul conto della moglie o di altro familiare devono, invece, essere provate dall’Amministrazione finanziaria in merito alla “compenetrabilità” di tali operazioni con l’attività del contribuente.
In particolare, l’art. 51, D.P.R. n. 633/1972, che autorizza gli accertamenti bancari, non trova applicazione nei confronti dei conti bancari intestati esclusivamente al coniuge o ad altri familiari a meno che l’Amministrazione finanziaria non provi che l’intestazione a terzi del conto corrente sia solamente fittizia.
Fonte: www.seac.it
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