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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 38 Attività immateriali – Vita utile

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88 Un’entità deve accertare se la vita utile di un’attività immateriale è definita o indefinita e, se definita, la sua durata o la quantità di prodotti o unità similari che costituiscono tale vita utile. Un’attività immateriale deve essere considerata dall’entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata per l’entità.

89 La contabilizzazione di un’attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un’attività immateriale con una vita utile definita è ammortizzata (cfr. paragrafi da 97 a 106), mentre un’attività immateriale con una vita utile indefinita non è ammortizzata (cfr. paragrafi da 107 a 110). Gli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio illustrano come determinare la vita utile per le diverse attività immateriali, e quale deve essere la conseguente contabilizzazione per tali attività in base alle determinazioni della vita utile.

90 Sono presi in considerazione una serie di fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, inclusi:

a) l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’entità;
b) i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di attività simili che sono utilizzate in un modo similare;
c) l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
d) la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;
e) le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
f) il livello delle spese di manutenzione necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;
g) il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e
h) se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.

91 Il termine «indefinito» non significa «infinito». La vita utile di un’attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l’attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell’attività nonché la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l’attività a tale livello di rendimento.

92 Data l’esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, accade spesso che la loro vita utile sia breve. Future riduzioni di prezzo previste per la vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un’attività immateriale potrebbero essere indice di un’aspettativa di obsolescenza tecnologica o commerciale dell’attività, che, a sua volta, potrebbe riflettere una riduzione dei benefici economici futuri generati dall’attività stessa.

93 La vita utile di un’attività immateriale può essere molto lunga o anche indefinita. L’incertezza giustifica la stima della vita utile di un’attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.

94 La vita utile di un’attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l’entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell’attività immateriale deve includere il(i) periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell’entità, senza costi significativi. La vita utile di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale in un’aggregazione aziendale è la durata residua del contratto con cui tale diritto è stato concesso e non deve includere periodi di rinnovo.

95 Vi possono essere sia fattori economici sia legali che influenzano la vita utile di un’attività immateriale. I fattori economici determinano il periodo in cui i benefici economici futuri saranno ricevuti dall’entità. I fattori legali possono limitare il periodo durante il quale l’entità controlla l’accesso a tali benefici. La vita utile è il più breve tra i periodi determinati sulla base di tali fattori.

96 L’esistenza dei seguenti fattori, tra gli altri, indica che un’entità sarebbe in grado di rinnovare diritti contrattuali o altri diritti legali senza il sostenimento di costi significativi:

a) vi è evidenza, possibilmente basata su esperienze passate, che i diritti contrattuali o altri diritti legali saranno rinnovati. Se il rinnovo è subordinato al consenso di una terza parte, in questo caso, vi è evidenza che la terza parte darà il proprio consenso;
b) vi è evidenza che qualsiasi condizione necessaria per ottenere un rinnovo sarà soddisfatta; e
c) il costo che l’entità deve sostenere per il rinnovo non è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo.

Se il costo del rinnovo è significativo in rapporto ai benefici economici futuri attesi che affluiranno all’entità dal rinnovo, il costo del «rinnovo» rappresenta, in sostanza, il costo per acquisire una nuova attività immateriale alla data del rinnovo.

 

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