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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 17 Leasing – Le operazioni di leasing nel bilancio dei locatari – Leasing finanziari

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Valutazione successiva

25 I pagamenti minimi dovuti per il leasing devono essere suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari devono essere ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d’interesse periodico costante sulla passività residua. I canoni potenziali di locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

26 Nella pratica, per ripartire il costo finanziario sulla durata del leasing, un locatario può utilizzare alcune forme di approssimazione, per semplificare il calcolo.

27 Un leasing finanziario comporta la rilevazione di una quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e di oneri finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà, e l’ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dallo IAS 38 Attività immateriali. Se non esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

28 Il valore ammortizzabile di un bene in locazione è imputato a ciascun esercizio del periodo nel quale ci si attende di utilizzarlo, con un criterio sistematico, coerente con il criterio di ammortamento che il locatario impiega per i beni di proprietà. Se esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo coincide con la vita utile del bene; altrimenti il bene è ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

29 La somma della quota di ammortamento di un bene e del costo finanziario per l’esercizio è raramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento all’esercizio; perciò non è corretta la mera rilevazione al conto economico come costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, che il bene e la passività relativa abbiano lo stesso valore dopo l’inizio della decorrenza del leasing.

30 Per determinare se un bene acquisito in leasing ha subito una perdita per riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

31 I locatari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IFRS 7 Strumenti finanziari:
informazioni integrative, devono fornire la seguente informativa per il leasing finanziario:

a) per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio.
b) una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale. L’entità deve indicare anche il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio, e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi:

i) entro un anno;
ii) tra uno e cinque anni;
iii) oltre cinque anni;

c) i canoni potenziali di locazione rilevati come spesa nell’esercizio;
d) il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio;
e) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario includendo, ma non solo, quanto segue:

i) il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di locazione;
ii) l’esistenza e i termini dell’opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione; e
iii) le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.

32 Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Per l’applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.

 

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