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Novità Iva
23 Giugno 2017

Versamento del saldo Iva: risposte ai dubbi sorti dopo il “Decreto fiscale”

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di versamenti Iva, con la Risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017. I dubbi posti all’attenzione dell’Agenzia sono sorti soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Fiscale” del 2016.

In particolare, la nuova normativa prevede che la differenza tra l’ammontare dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno o entro il termine indicato all’articolo 17, comma 1, del regolamento contenuto nel D.P.R. n. 435/2001, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivi al suddetto termine (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 542 del 1999).

Inoltre, i contribuenti con un volume d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 600 milioni di Lire per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e non superiore ad un milione di Lire nel caso di imprese aventi ad oggetto altre attività, possono optare per il versamento dell’imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno o entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001, con la maggiorazione dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivi al suddetto termine (articolo 7, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 542 del 1999).

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, i termini di versamento dell’Iva.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dei termini diversi dal 16 marzo ossia i termini indicati, con riferimento alle imposte dirette ed all’Irap, all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001. Tale disposizione prevede:

  • il termine del 30 giugno di ogni anno, per il versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e delle ditte individuali, il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
  • il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per il versamento delle imposte da parte delle società o delle associazioni nei casi di liquidazione o di operazioni straordinarie;
  • il termine dell’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, o dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, per il versamento delle imposte da parte delle persone giuridiche.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, tuttavia, il solo termine da prendere in considerazione è quello del 30 giugno, in quanto l’Iva è un’imposta “solare” ed il termine al quale riferire il differimento può essere soltanto quello previsto per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare. Quindi, anche coloro che hanno un esercizio d’imposta non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del termine di versamento dell’Iva al 30 giugno.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni che erano state già state fornite in precedenza in merito alla maggiorazione dello 0,40 % prevista per ogni mese o frazione di mese compresi tra il 16 marzo ed il 30 giugno (il diverso termine differito, in base a quanto detto sopra). Tale maggiorazione trova applicazione soltanto sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello di versamento.

Per quanto riguarda l’eventuale rateizzazione del debito Iva, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche coloro che decidono di avvalersi del differimento del termine di versamento dell’Iva dal 16 marzo al 30 giugno possono beneficiare della rateizzazione a partire dal secondo termine. La rateizzazione, inoltre, riguarderà soltanto la parte dell’Iva che residua successivamente alla compensazione del debito Iva con i crediti delle imposte sui redditi emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

E’ confermata, infine, la possibilità di differire ulteriormente il versamento del saldo Iva al 30 luglio. Riepilogando, il versamento del saldo Iva può essere differito:

  • al 30 giugno, con una maggiorazione delle somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40 %, a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
  • al 30 luglio, con una maggiorazione ulteriore della somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) dello 0,40 %, a titolo di interessi.

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