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18 Settembre 2015

Opzione per la trasparenza fiscale: le regole in caso di società trasformata

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Nella Risoluzione n. 80 del 14 settembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito, posto tramite interpello, da una società che da società di persone era stata trasformata in società di capitali. Tale società intendeva optare per il regime della cosiddetta “trasparenza fiscale” dal 2015, anno nel quale era avvenuta la trasformazione.

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire chiarimenti sulle modalità da seguire per l’esercizio dell’opzione.

Nella Risoluzione, è ricordato che l’articolo 16 del cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (Decreto Legislativo n. 175 del 2014) ha introdotto una modifica del TUIR in base alla quale l’opzione in questione deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria mediante la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la nuova disposizione trova applicazione dal 2015 e non prevede deroghe. Quindi, per esercitare l’opzione relativa alla trasparenza fiscale per il periodo d’imposta 2015, occorre necessariamente manifestare tale volontà nella dichiarazione presentata nel 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha già fornito indicazioni riguardo alla compilazione del modello Unico 2015 SC per l’esercizio di tale opzione.

Nella Risoluzione, l’Agenzia ha chiarito come comportarsi nel caso in cui il soggetto che intenda manifestare la volontà riguardo all’opzione per il regime della trasparenza fiscale non sia tenuto a presentare il modello Unico 2015 SC, perché, ad esempio, è al primo anno di attività o deve compilare un modello diverso, rivestendo una diversa forma societaria nell’anno precedente, come nel caso specifico.

In questo caso, il contribuente deve esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale attraverso il modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato nel 2004, ancora disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che è in corso di predisposizione un nuovo modello da utilizzare per tutte le comunicazioni, relative al consolidato ed alla trasparenza, diverse dall’opzione (come le comunicazioni della variazione del gruppo, dell’interruzione del regime e così via) o quando non è possibile utilizzare il modello Unico della dichiarazione (come in caso di nuova società o di società trasformata).

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