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14 Luglio 2017

Locazioni brevi: ecco il codice tributo per il versamento delle ritenute operate

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Con la Risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata al momento del pagamento ai beneficiari di canoni o corrispettivi in relazione alle locazioni brevi, regolate dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Si ricorda che le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quei contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare.

Secondo le nuove regole della “Manovra correttiva”, dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve conclusi a partire da quella data si applicano le disposizioni sulla cedolare secca sugli affitti, con applicazione, in particolare, dell’aliquota del 21 % in caso di opzione per l’imposta sostitutiva.

La nuova disciplina prevede, inoltre, che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di immobili da locare, qualora incassino canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti di locazione breve, o qualora intervengano nel pagamento di tali canoni o corrispettivi, operino, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 % dell’ammontare dei canoni e corrispettivi al momento del pagamento al beneficiario e provvedano al relativo pagamento tramite modello F24 ed alla relativa certificazione. Nel caso non sia esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo d’acconto. I soggetti che non sono residenti, ma hanno una stabile organizzazione in Italia, devono adempiere a tali obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti, infine, che non sono residenti in Italia e che non hanno una stabile organizzazione nel nostro Paese, per adempiere agli obblighi suddetti, quali responsabili d’imposta, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Il codice tributo istituito con la Risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017 è il codice “1919”, denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme della colonna degli “importi a debito versati”. Inoltre, nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento”, devono essere indicati il mese e l’anno ai quali si riferisce la ritenuta.

Nel caso in cui la ritenuta sia versata dal rappresentante fiscale, nella sezione “contribuente” del modello F24, nel campo “codice fiscale”, deve essere inserito il codice fiscale del soggetto rappresentato, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito. Nel campo “codice identificativo” deve essere indicato il codice “72”.

Nella Risoluzione, è, altresì, precisato che per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti successivi dello stesso anno, deve essere utilizzato il codice tributo “1628”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014”. Per recuperare le eventuali eccedenze di versamento di ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo, è necessario, invece, utilizzare il codice tributo “6782”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato”.

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