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Saggi
11 Febbraio 2022
3 Minuti di lettura

Criptovalute: definizione, monitoraggio e dichiarazione

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Analizziamo più da vicino le cosiddette “monete virtuali” che da tempo dominano i mercati


DEFINIZIONE

Bitcoin. Blockchain. Digital Wallet. Crypto. Parole che ormai circolano indisturbate nella nostra quotidianità ma di cui, a volte, non se ne comprende a fondo il significato. Analizziamole insieme.

Le criptovalute sono monete virtuali; per utilizzare la definizione di Banca d’Italia, esse sono “rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”.

Si parla quindi di monete di scambio, slegate dai meccanismi ordinari esistenti per le altre valute più comuni e che non sono sottoposte alle regole di  emissione, garanzia e controllo da parte delle banche centrali o autorità finanziarie. Non sono infatti necessari intermediari o banche per la commercializzazione e le transazioni avvengono quasi sempre in maniera anonima.

Queste monete si trovano in “portafogli” elettronici – denominati e-wallet e sono convertibili, a cambi variabili nel tempo, in valute a corso legale.


EMISSIONE

Le criptovalute sono emesse da emittenti privati, denominati miner, che utilizzano software fortemente specializzati e database digitali di tecnologie blockchain. Sono poi commercializzate e vendute dagli exchanger ed infine sono utilizzate dagli user.

L’utilizzo che si può fare delle criptovalute è vario: si possono mantenere  presso i digital wallet, si possono cedere in piattaforme di scambio per generare un profitto nel medio-lungo periodo o si possono spendere per acquisti online.

Attualmente la criptovaluta più famosa, nonché quella dal valore più alto in assoluto, è indubbiamente il bitcoin:1 bitcoin equivale a 33.000€ circa, variabile in base al tasso di cambio che deve essere riferito alla data di acquisto.


GESTIONE FISCALE: DETENZIONE

Per capire come gestire le criptovalute a livello fiscale, e per scongiurare rischi connessi alla loro mancata dichiarazione, occorre sempre tenere a mente che la detenzione di criptovalute genera sempre l’obbligo di dichiarazione delle stesse.

A prescindere da dove sono detenute, quante se ne detengono e se abbiano o meno generato un reddito imponibile in quel determinato periodo di imposta, le persone fisiche che detengono le criptovalute sono obbligate a dichiararle nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.

Il valore totale delle criptovalute detenute deve essere dunque dichiarato ai fini esclusivi del monitoraggio fiscale: questo significa che il mero fatto di dichiarare le proprie criptovalute non genera di per sé alcun obbligo di versamento delle imposte. Occorre solo dichiararne il possesso non solo perché ce lo chiede il legislatore ma anche per tenerne traccia qualora il loro valore si dovesse in futuro moltiplicare esponenzialmente.


GESTIONE FISCALE: GIACENZA E CALCOLO DELLA GIACENZA

Oltre alla gestione della detenzione di criptovalute, è fondamentale anche conoscere la giacenza presente sul proprio wallet. Questo perché esiste una giacenza fiscalmente rilevante, ovvero una giacenza media, superata la quale fa scattare l’obbligo di versamento delle imposte solo in caso di cash out (prelievo).

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il riferimento all’inizio del periodo di imposta, quindi al primo gennaio dell’anno in cui si manifesta il presupposto di tassazione. Occorre cioè verificare quanto valevano le proprie criptovalute, di tutti i wallet, al 31-12-2021. Se si è superata la giacenza fiscalmente rilevante, allora occorre prendere il totale delle monete virtuali detenute e moltiplicarle per il loro valore all’ 1-01-2021: se si superano i 51.645,69 euro in questo caso eventuali prelievi sono fiscalmente rilevanti.

Vediamo più nel dettaglio i due casi di detenzione e giacenza.


MONITORAGGIO e DICHIARAZIONE (quadro RW)

E’ dunque pacifico che al possesso di monete virtuali scatta l’obbligo di monitoraggio. Di per sé, esso è assolutamente gratuito e non genera alcun obbligo di pagamento delle imposte. Come si effettua il monitoraggio? Con la dichiarazione delle criptovalute nel Modello Unico, quadro RW.

Non è possibile dichiararle nel Modello 730 perché esso non ha un quadro RW. Per chi compila il 730, va presentato nei tempi ordinari e poi, entro e non oltre il 30 novembre 2022, si presenta anche il Modello Unico compilato solo nel frontespizio e nel quadro RW.

Nel quadro RW va inserito il totale delle criptovalute (il corrispondente in euro) in possesso del contribuente, presenti in tutti i suoi digital wallets.

Il monitoraggio non dà origine ad alcun fenomeno impositivo e non fa nascere l’obbligo di pagare imposte (come invece il prelievo).


PRELIEVO e DICHIARAZIONE (quadro RT)

Nel caso di cash out (prelievo) dal wallet, in presenza di giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo di imposta, sarà necessario rilevare e determinare l’imposta nel quadro RT.

Questo avviene solo nel caso in cui si manifesta il prelievo. Non avviene in caso di spostamento da un wallet ad un altro o da un exchange a un altro, che di per sé non genera alcuna ricchezza per il contribuente.

Il prelievo invece viene assimilato alla cessione a titolo oneroso e viene tassato alla stregua delle plusvalenze.

In più, il fisco considera le criptovalute alla stregua di valuta estera: ciò significa che se i propri wallet complessivamente superano il controvalore di 51.645,69 euro per più di 7 giorni, allora le proprie operazioni sono fiscalmente rilevanti. Quindi sul prelievo che eventualmente si effettua ci si paga il 26% di imposta.

Il 26% di imposta viene pagato nel momento in cui si convertono le criptovalute, in euro, dal wallet sul proprio conto corrente e quindi quando il valore delle criptovalute diviene reale e non meramente presunto.

Nel modello f24 per il pagamento dell’imposta verrà inserito il codice tributo 1100 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze).

Se invece tale soglia di giacenza non viene superata e non si è fatto alcun prelievo, c’è solo l’obbligo di monitoraggio e di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.


IVAFE E ASSENZA DI NATURA BANCARIA DELLE CRIPTOVALUTE

Le criptovalute non sono soggette ad IVAFE: questa imposta si applica esclusivamente a depositi di natura bancaria e gli exchange non sono conti correnti propriamente detti.

Non si applica inoltre la soglia di esonero di monitoraggio di 15.000 euro prevista per depositi e conti correnti bancari.

Quello delle criptovalute è un ambito in costante evoluzione, che a disciplina attuale viene regolamentato solo da prassi amministrativa in assenza di una legge formale e una disciplina legislativa in merito.

Tuttavia – in virtù dei principi generali – la cosa certa è che l’arricchimento viene sempre tassato, manifestandosi un arricchimento nel prelievo delle monete virtuali e nella loro conversione da valore solo potenziale e reale.

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