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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni – Informazioni integrative

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44. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell’esercizio di riferimento.

45. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l’entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

(a) una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una entità con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente similari può aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare le informazioni relative a ciascun accordo separatamente, per rispettare il principio di cui al paragrafo 44.

(b) il numero e i prezzi medi ponderati d’esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:

(i) in circolazione all’inizio dell’esercizio;

(ii) assegnate nell’esercizio;

(iii) annullate nell’esercizio;

(iv) esercitate nell’esercizio;

(v) scadute nell’esercizio;

(vi) in circolazione a fine esercizio; e

(vii) esercitabili a fine esercizio.

(c) per le opzioni su azioni esercitate durante l’esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l’esercizio, l’entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l’esercizio.

(d) per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l’intervallo dei valori dei prezzi d’esercizio è la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l’intervallo dei valori dei prezzi d’esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all’atto dell’esercizio di quelle opzioni.

46. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l’esercizio.

47. Se l’entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l’entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

(a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l’esercizio, il fair value (valore equo) medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:

(i) il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell’opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l’indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;

(ii) la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e

(iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell’assegnazione di opzioni e stata incorporata nella misurazione del fair value (valore equo), come nel caso di una condizione di mercato.

(b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l’esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value (valore equo) medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l’informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti:

(i) se il fair value (valore equo) non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;

(ii) se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair value (valore equo); e

(iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del fair value (valore equo).

(c) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l’esercizio:

(i) una spiegazione di tali modifiche;

(ii) il fair value (valore equo) incrementale assegnato (come conseguenza didette modifiche); e

(iii) l’informativa sulle modalità di misurazione del fair value (valore equo) incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti (a) e (b) di cui sopra, se applicabili.

48. Se l’entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell’esercizio, l’entità deve fornire un’informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi.

49. Se l’entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.

50. Una entità deve fornire un’informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’entità.

51. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l’entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

(a) il costo totale rilevato nell’esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;

(b) per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:

(i) il valore contabile totale di fine esercizio; e

(ii) il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell’esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).

52. Se l’informativa richiesta dal presente IFRS non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l’entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli.

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