Riconciliazioni
24. Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:
(a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:
(i) la data di passaggio agli IFRS; e
(ii) la data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale l’entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili.
(b) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall’applicazione degli IFRS per l’ultimo bilancio d’esercizio redatto dall’entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l’entità non ha riportato tale totale, l’utile (perdita) d’esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
(c) nel caso in cui l’entità ha rilevato eventuali perdite per riduzione di valore di un’attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d’apertura in conformità agli IFRS, l’informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l’entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.
25. Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all’utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l’entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.
26. Se l’entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.
27. Lo IAS 8 non tratta dei cambiamenti dei principi contabili che si verificano quando l’entità adotta per la prima volta gli IFRS. Pertanto gli obblighi di informativa dello IAS 8 in relazione ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS.
28. Se l’entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
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