103. Un’attività immateriale non deve più essere trattata in bilancio come tale (eliminata dal bilancio) in caso di dismissione o nel caso in cui dall’uso o dalla successiva dismissione non è atteso alcun beneficio economico.
104. Utili e perdite derivanti dalla cessazione o dalla dismissione di un’attività immateriale devono essere determinati come differenza tra i proventi netti derivanti dalla dismissione e il valore contabile dell’attività e devono essere rilevati come provento o costo in conto economico.
105. Se un’attività immateriale viene permutata con un’attività simile in base alle circostanze descritte nel paragrafo 35, il costo dell’attività acquisita è uguale al valore contabile dell’attività dismessa e conseguentemente non vi è alcun utile o perdita.
106. Un’attività immateriale che viene tolta dall’uso attivo e destinata alla cessione è iscritta al valore contabile alla data in cui l’attività è tolta dall’uso attivo. Come minimo a ogni chiusura di esercizio, l’impresa verifica se l’attività ha subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e, in relazione a ciò, rileva qualsiasi perdita durevole di valore.