NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 38 Attività immateriali – Cessazioni e dismissioni

Scarica il pdf

103. Un’attività immateriale non deve più essere trattata in bilancio come tale (eliminata dal bilancio) in caso di dismissione o nel caso in cui dall’uso o dalla successiva dismissione non è atteso alcun beneficio economico.

104. Utili e perdite derivanti dalla cessazione o dalla dismissione di un’attività immateriale devono essere determinati come differenza tra i proventi netti derivanti dalla dismissione e il valore contabile dell’attività e devono essere rilevati come provento o costo in conto economico.

105. Se un’attività immateriale viene permutata con un’attività simile in base alle circostanze descritte nel paragrafo 35, il costo dell’attività acquisita è uguale al valore contabile dell’attività dismessa e conseguentemente non vi è alcun utile o perdita.

106. Un’attività immateriale che viene tolta dall’uso attivo e destinata alla cessione è iscritta al valore contabile alla data in cui l’attività è tolta dall’uso attivo. Come minimo a ogni chiusura di esercizio, l’impresa verifica se l’attività ha subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e, in relazione a ciò, rileva qualsiasi perdita durevole di valore.

Articoli correlati
24 Luglio 2026
Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere

Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies,...

24 Luglio 2026
Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione

L'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello...

24 Luglio 2026
Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all'estero possono...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto