Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
107. Un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere ripartito nell’aumento del valore contabile delle singole attività dell’unità nel seguente ordine:
(a) prima alle attività, diverse dall’avviamento, secondo quote proporzionali basate sul valore contabile di ciascuna attività appartenente all’unità; e
(b) quindi, alla parte di avviamento (qualora esista) imputato all’unità generatrice di flussi finanziari, se vengono soddisfatte le condizioni del paragrafo 109. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 104.
108. Nell’imputare l’importo derivante da un ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari, in conformità al paragrafo 107, il valore contabile di un’attività non può essere superiore al più basso tra:
(a) valore recuperabile (qualora determinabile); e
(b) valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto della svalutazione o dell’ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita durevole di valore dell’attività negli anni precedenti.
L’importo del ripristino di valore che sarebbe stato altrimenti imputato all’attività deve essere imputato alle altre attività dell’unità in base a un criterio proporzionale.