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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 19 Benefici per i dipendenti – Benefici successivi al rapporto di lavoro: piani a benefici definiti – Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano

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Componenti del costo dei benefici definiti

120 L’entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un’attività, nel modo seguente::

a) il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A) nell’utile (perdita) d’esercizio;
b) gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126)
nell’utile (perdita) d’esercizio; e
c) le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130)
nelle altre componenti di conto economico complessivo.

121 Altri IFRS richiedono l’inclusione di alcuni costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2 e IAS 16 ). Qualsiasi costo per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro incluso nel costo di tali attività comprende, con criteri proporzionali, i componenti indicati nel paragrafo 120.

122 Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio in un esercizio successivo. Tuttavia, l’entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo.

122A L’entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all’inizio dell’esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l’entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell’esercizio dopo la modifica, la riduzione o l’estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

 

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