NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 1 Presentazione del bilancio – Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore

Scarica il pdf

139. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139A. Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Qualora un’entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.
139B. Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.
139C. I paragrafi 68 e 71 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
139D Il paragrafo 69 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell’aprile 2009. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

139E [eliminato]
139F I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata.

139G [eliminato]
139H L’IFRS 10 e l’IFRS 12, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4, 119, 123 e124. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 12.
139I L’IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato paragrafi 128 e 133. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 13.
139J Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2012. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
139K Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato la definizione di ‘altre componenti di conto economico complessivo’ nel paragrafo 7 e nel paragrafo
96. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).

139L Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39-40 e ha aggiunto i paragrafi 38A-38D e 40A-40D. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

139M [eliminato]

139N L’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L’entità deve applicare la modifica quando applica l’IFRS 15.

139O L’IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L’entità deve applicare le modifiche quando applica l’IFRS 9.

139P Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 10, 31, 54- 55, 82 A, 85, 113-114, 117, 119 e 122, ha aggiunto i paragrafi 30 A, 55 A e 85 A-85B e ha soppresso i paragrafi 115 e 120. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Le entità non sono tenute a fornire le informazioni richieste dai paragrafi 28-30 dello IAS 8 in relazione a tali modifiche.

139Q L’IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 123. L’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 16.

139S Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 7, 15, 19–20, 23–24, 28 e 89. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 1 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 1 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

Torna all’Indice dello Ias 1 Presentazione del bilancio

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto