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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili industriali e di servizi Schema di conto economico | secondo la legislazione civilistica

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L’art. 2425 del Codice civile prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto economico.

Qui di seguito viene riportato, rispettando le suddivisioni e la numerazione della legge, lo schema di conto economico da redigersi secondo i dettami dell’art. 2425:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

e) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

e) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

I 1) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

e) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (1 5 – 16 – 17) [1 ].

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

e) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

e) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (1 8 – 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili

al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 – 21).

Risultato delle prime imposte (A – B +/- C +/- D +/- E);

22) imposte sul reddito dell’esercizio;

23) risultato dell’esercizio;

24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

25) accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

26) utile (perdita) dell’esercizio.

(IV Direttiva, artt. 23, 28 e 30).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si ritiene di evidenziare in proposito quanto segue: a) Il legislatore italiano tra i quattro schemi previsti dagli artt. 23, 24, 25, 26 della IV Direttiva CEE ha scelto quello previsto dall’art. 23 che presenta le seguenti caratteristiche: – forma espositiva scalare, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee;

– classificazione dei costi per natura, che la Relazione ministeriale considera più idonea di quella dell’art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale. b) Il legislatore prescrive all’art. 2425 del Codice civile uno schema obbligatorio [2] [3] da rispettare salve alcune variazioni, talvolta ammesse e altre volte richieste (si veda punto g) di questa sezione). e) Lo schema di conto economico prevede cinque raggruppamenti di voci o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi. La struttura di conto economico può essere così riassunta:

A – Valore della produzione

B – Costi della produzione

Differenza tra valori e costi della produzione (A – B)

C – Proventi e oneri finanziari

D – Rettifiche di valore di attività finanziarie

E – Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E)

22 – Imposte sul reddito dell’esercizio

23 – Risultato dell’esercizio [4]

24/25 – Rettifiche di valore e accantonamenti di esclusiva origine tributaria 26 – Utile (perdita) d’esercizio

Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della ragione economica del costo. I primi due raggruppamenti (valore della produzione e costi della produzione) si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria come definite successivamente.

Le lettere C e D sono relative al componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai proventi e oneri straordinari. Essa comprende i seguenti numeri:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili

al n. 14, e delle imposte relative a esercizi precedenti.

La Relazione ministeriale chiarisce il significato del termine straordinario: si rinvia poco oltre per l’esposizione e il commento di questo concetto.

d) Il legislatore prevede, dopo il risultato dell’esercizio, al netto delle imposte (voce 23), due voci relative alle rettifiche di natura esclusivamente tributaria: le rettifiche di valore (voce 24) e gli accantonamenti (voce 25). Ciò in attuazione della legge di delega al Governo per il recepimento della IV Direttiva CEE (art. 1, lett. d) secondo cui si deve assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l’autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva. La separata indicazione dei componenti di esclusiva origine tributaria consente di depurare il risultato prima delle imposte dalle rettifiche di natura esclusivamente tributaria [5].

e) Le voci indicate nello schema dell’art. 2425 del Codice civile devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato. Sono vietati i compensi di partite (art. 2423 ter, primo e sesto comma Codice civile). f) Per ogni voce del conto economico deve essere indicato l’importo della voce relativo all’esercizio precedente. Se la comparazione delle voci non fosse possibile le voci relative all’esercizio precedente devono essere adattate (art. 2423 ter, quinto comma Codice civile).

g) Il legislatore permette l’ulteriore suddivisione, senza l’eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente e/o il raggruppamento di alcune voci, nelle seguenti due circostanze: – quando il raggruppamento irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta;

– quando, in generale, il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio.

Nel caso di raggruppamento di cui alla lettera h) la nota integrativa deve contenere il dettaglio delle voci oggetto del raggruppamento stesso (art. 2423 ter, secondo comma Codice civile).

Inoltre, il legislatore obbliga l’adattamento o l’aggiunta di voci, qualora questi risulti necessario, anche in relazione alla particolare natura dell’attività esercitata (art. 2423 ter, terzo e quarto comma Codice civile). Tutte le operazioni di cui sopra sono ammesse o obbligatorie, in base ai diversi casi, sempre limitatamente alle voci precedute da numeri arabi.

h ) Si deve, in casi eccezionali, derogare alle disposizioni dell’art. 2425, se queste sono incompatibili con l’esposizione [6] veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423 , quarto comma Codice civile).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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