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Novità Iva
25 Gennaio 2019

Variazione in diminuzione dell’Iva: quando è ammessa in caso di procedure esecutive infruttuose

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti, con la risposta ad una richiesta di consulenza giuridica (Risposta n. 2 del 24 gennaio 2019), riguardo alla possibilità di effettuare le variazioni in diminuzione dell’Iva nel caso di procedure esecutive che non abbiano avuto esito positivo.

Prima di tutto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa in materia secondo la quale se un’operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Si tratta delle VARIAZIONI IN DIMINUZIONE il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato ai soli casi previsti espressamente dal legislatore.

Riguardo alle PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI RIMASTE INFRUTTUOSE, sono previste dalla legge alcune presunzioni. Una procedura esecutiva individuale, infatti, si considera infruttuosa:

  • nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti da pignorare;
  • nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
  • nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

L’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se possa essere considerata infruttuosa una procedura esecutiva avviata mediante atto di pignoramento presso terzi nel caso in cui il creditore pignorante non rispetti il termine di trenta giorni per il deposito, presso la cancelleria del Tribunale competente, della nota di iscrizione a ruolo e delle copie del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. Nel caso in cui il creditore non rispetti questo termine, il codice di procedura civile prevede, infatti, la perdita di efficacia del pignoramento.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, dalla normativa in materia, emerga chiaramente come l’infruttuosità della procedura deve essere acclarata da un organo super partes (come l’ufficiale giudiziario o il Giudice dell’esecuzione) e non può essere rimessa all’arbitrio del creditore pignorante. Questi potrebbe decidere di non compiere il deposito degli atti e, quindi, far estinguere una procedura che potrebbe essere in sé fruttuosa, in quanto la ritenga non conveniente economicamente.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta negativa al quesito posto dall’istante.

Ha, infine, richiamato le indicazioni generali fornite in una Circolare del 2000 secondo le quali il presupposto che legittima la variazione in diminuzione sussiste quando il credito del cedente del bene o del prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni del debitore che ha subito l’esecuzione o quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.

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