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Novità Iva
9 Novembre 2018

Trasporto di energia: il servizio accessorio è soggetto ad inversione contabile

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Una nuova risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un quesito di un contribuente riguarda il trattamento, ai fini Iva, dei servizi di trasporto di energia.

La società istante opera nell’ambito del commercio, del dispacciamento e del trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale nel sistema di trasmissione e distribuzione italiano. In particolare, l’istante agisce come grossista, trader e fornitore su tutto il territorio nazionale. L’istante intende concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas con rivenditori, soggetti passivi Iva, che, a loro volta, procederanno a vendere l’energia elettrica e/o il gas ai clienti finali. I rivenditori non si occupano dei servizi di trasporto di energia elettrica e/o gas naturale. Tali servizi di trasporto vengono affidati a soggetti terzi e, eventualmente, alla stessa società istante. Quest’ultima, al fine di fornire il servizio di trasporto, conclude diversi contratti così da permettere la distribuzione dell’energia sull’intero territorio. I contratti sono conclusi dall’istante, in particolare, per i punti di prelievo dei clienti finali dei rivenditori, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dai rivenditori medesimi.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile ai servizi di trasporto (distribuzione dell’energia elettrica e/o del gas fino ai punti di prelievo dei clienti finali) resi dall’istante ai rivenditori, ai quali la medesima società istante fornisce l’energia elettrica ed il gas naturale.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 59 del 2 novembre 2018, ha ricordato che l’applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile è prevista con riferimento alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi-rivenditori. Per “soggetto passivo-rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas ed energia elettrica è costituita dalla rivendita di tali prodotti ed il cui consumo personale è trascurabile.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il meccanismo dell’inversione contabile comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto cessionario o committente, in luogo del soggetto cedente o prestatore del servizio.

Un altro aspetto che è stato evidenziato dall’Agenzia delle Entrate è che, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto ed a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Inoltre, affinché possa parlarsi di una prestazione accessoria agli effetti dell’Iva, la prestazione non deve costituire per la clientela un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Ancora, la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale ed essere finalizzata a permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i servizi di trasporto di energia elettrica e/o di gas naturale non si limitano ad avere una generica utilità rispetto alla prestazione principale, ma permettono l’effettuazione e la migliore fruizione della cessione di energia effettuata dall’istante in favore dei rivenditori.

Può dirsi che il servizio di trasporto ha la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale di fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Pertanto, i servizi di trasporto di energia forniti dalla società istante ai soggetti passivi-rivenditori costituiscono delle prestazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica e/o gas effettuata dalla stessa istante. La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate riguardo al quesito specifico è, di conseguenza, che le prestazioni di trasporto di energia devono essere assoggettate ad Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile previsto per l’operazione principale.

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