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Novità Iva
5 Aprile 2019

Tax free shopping: il fornitore italiano deve emettere la fattura

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Ecco alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito del “tax free shopping“.

Tramite interpello, un cittadino italiano iscritto all’AIRE ha esposto all’Agenzia delle Entrate un quesito relativo al recupero dell’Iva assolta sui beni acquistati da rivenditori italiani e trasportati direttamente fuori dall’Unione Europea nel bagaglio personale. In particolare, l’istante ha chiesto se sia possibile ottenere dai rivenditori nazionali l’emissione della fattura ed il riaccredito dell’Iva pagata, senza usufruire dei servizi offerti dalle società “tax free”. Inoltre, l’istante ha posto il quesito se il rivenditore nazionale possa rifiutarsi di emettere fattura ed opporsi alla restituzione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 93 del 2 aprile 2019, ha ricordato la normativa italiana secondo la quale i “consumatori privati”, domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, possono acquistare nel territorio italiano beni per uso personale o familiare, destinati ad essere portati via nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 154,94 Euro, Iva inclusa, senza dover corrispondere la relativa imposta o, qualora l’imposta venga pagata, con la possibilità di esercitare successivamente il diritto al rimborso.

Lo scopo è quello di evitare la doppia imposizione. Se così non fosse, infatti, i beni acquistati in Italia, oltre a scontare il tributo in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione anche al momento dell’importazione nel Paese di residenza dell’acquirente.

Quindi, esistono due diverse modalità operative alternative tra loro riguardo all’applicazione dell’Iva:

  • la vendita viene assoggettata al regime di non imponibilità Iva e, quindi, viene emessa una fattura senza Iva;
  • viene applicata l’Iva e questa viene successivamente rimborsata.

Nel primo caso, il cedente emette la fattura senza applicazione dell’Iva ed indica nella fattura gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente del cessionario. Una copia di tale fattura consegnata al cessionario estero deve ritornare, vistata dall’Ufficio doganale di uscita dall’Unione Europea, al cedente italiano entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Inoltre, il trasporto dei beni al di fuori dell’Unione Europea deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Se i beni non sono esportati o il cedente non riceve copia della fattura vistata dalla Dogana nei tempi prescritti, occorre procedere, entro il mese successivo, alla regolarizzazione dell’operazione, ossia all’emissione di un’apposita nota di variazione.

Qualora il cedente non proceda alla regolarizzazione dell’operazione nei termini, inoltre, è prevista l’applicazione di una sanzione dal 50 al 100 % del tributo dovuto.

In alternativa, il cedente nazionale, per evitare tali situazioni rischiose, può addebitare in rivalsa l’Iva al momento dell’acquisto, per poi procedere con la restituzione dell’importo del tributo al viaggiatore nel momento in cui questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo e restituisca la copia vistata della fattura, nel rispetto dei termini di legge. Il cedente nazionale potrà, poi, recuperare l’Iva mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e l’annotazione della corrispondente variazione nei registri.

In entrambi i casi, è necessario che, su richiesta dell’acquirente, venga emessa la fattura. Non è sufficiente il rilascio dello scontrino fiscale. Nella fattura, oltre a tutti gli elementi che le sono propri, devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore extra-comunitario.

Nella procedura tramite rimborso, inoltre, possono inserirsi, nel rapporto tra cedente e cessionario, le società di “tax refund”. Queste società, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, anticipano l’importo dell’Iva al viaggiatore, il quale può così ottenere immediatamente le somme alle quali ha diritto, evitando di doversi occupare della restituzione al cedente italiano della copia della fattura provvista del visto della Dogana.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative a tali cessioni deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, tramite il sistema OTELLO 2.0, con il quale, in sostanza, è stato digitalizzato il processo per ottenere il visto doganale che deve essere apposto sulle fatture medesime per non dover pagare l’Iva o per ottenere il rimborso dell’imposta pagata.

La nuova procedura prevede che il cedente, mediante il sistema informatico OTELLO 2.0, emette ed invia immediatamente la fattura per il “tax free shopping” all’Agenzia delle Dogane, che la riceve in tempo reale. Il cedente può, quindi, mettere a disposizione del cessionario la fattura in formato analogico o elettronico, con l’indicazione del codice che è stato rilasciato dal sistema informatico a seguito dell’acquisizione della fattura medesima. Il cessionario, poi, deve dimostrare l’uscita dei beni dal territorio doganale dell’Unione Europea, per ottenere lo sgravio o il rimborso dell’Iva, e lo fa non più attraverso il visto apposto sulla fattura dalla Dogana, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco che è generato dal sistema informatico OTELLO 2.0. Il cessionario dovrà, quindi, recarsi in Dogana, che avrà già ricevuto la fattura emessa dal cedente, e che, se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto, inserirà nel sistema l’avvenuta esportazione dei beni acquistati in Italia.

Infine, il cedente, collegandosi al sistema informatico OTELLO 2.0, potrà verificare se e quando il visto doganale è stato rilasciato. Se è stata emessa una fattura con Iva, il cedente, una volta verificato il rilascio del visto, potrà restituire l’importo dell’Iva al cessionario ed emettere una nota di variazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarsi di farlo.

Il cedente, inoltre, può decidere se far pagare il prezzo del bene al netto dell’Iva o se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio comunitario per, poi, restituire l’importo dell’imposta versata dal cessionario.

Quanto al cessionario, questi può scegliere se avvalersi o meno dell’ausilio delle società di “tax free” per ottenere il rimborso dell’Iva più rapidamente.

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