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Novità Iva
12 Giugno 2020

Struttura da installare nelle acque di uno Stato UE: si tratta di cessione intracomunitaria non imponibile Iva

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in tema di cessioni di beni all’esportazione.

Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un contratto sottoscritto tra due società, delle quali una stabilita in un altro Stato membro del’Unione Europea, avente ad oggetto l’attività di costruzione, fornitura e carico su un mezzo navale di una struttura per una piattaforma marina da installare nell’Oceano nelle acque territoriali dello Stato membro di appartenenza della società straniera. Si tratta di una struttura che sarà fissata al fondo marino e costituirà il supporto di una sottostazione elettrica offshore destinata a convogliare a terra l’energia elettrica prodotta dalle pale eoliche. I lavori di costruzione saranno realizzati in un cantiere in Italia e la struttura completata sarà caricata su un mezzo navale che la trasporterà fino al luogo dell’Oceano nel quale verrà installata.

I dubbi riguardano la corretta disciplina da applicare in materia di Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 166 del 5 giugno 2020, ha ricordato che la disciplina Iva prevede il regime di non imponibilità Iva per le cessioni di beni all’esportazione.

Le esportazioni si distinguono in dirette ed indirette.

Le esportazioni dirette sono le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari. I beni possono anche essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da un documento doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura o su un esemplare della bolla di accompagnamento.

Le esportazioni indirette sono le cessioni con trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell’Unione Europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali. L’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura.

La disciplina in materia prevede anche che, ai fini dell’applicazione delle regole relative alle cessioni all’esportazione, si intendono spediti o trasportati fuori dell’Unione Europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento ed il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti tra queste piattaforme e la terraferma.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso specifico, ha evidenziato prima di tutto che l’operazione posta in essere si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.

Inoltre, a prescindere dalla qualificazione della piattaforma oggetto del contratto come piattaforma di perforazione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è applicabile la disciplina della cessione all’esportazione, ma quella delle cessioni intracomunitarie non imponibili.

Rispetto agli adempimenti contabili, è stato precisato che l’istante deve emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione che si tratta di un’operazione non imponibile Iva e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Nella fattura deve essere indicato il numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’Iva, al cessionario dello Stato membro dell’Unione Europea di appartenenza.

Affinché possa essere applicata la non imponibilità Iva è comunque necessario che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina in materia di cessioni intracomunitarie di beni e, in particolare, la condizione della prova del trasporto del bene da parte del cedente al di fuori del territorio dello Stato.

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