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Novità Iva
14 Febbraio 2015

Split payment: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Nella Circolare n. 1 del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al meccanismo dello “split payment” in materia di Iva.

Si ricorda che il meccanismo in  questione prevede che in caso di acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per i quali tali Amministrazioni non siano debitori d’imposta, l’Iva addebitata in fattura dal fornitore debba essere versata dall’Amministrazione medesima direttamente all’erario, così da effettuare la scissione del pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi individuate dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuate nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sia che siano effettuate in ambito non commerciale, sia che siano poste in essere nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Le operazioni interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti sono quelle documentate mediante fattura dai fornitori. Sono escluse, quindi, le operazioni certificate dai fornitori mediante il rilascio di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale o non fiscale o mediante altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Nella Circolare, è precisato che il nuovo meccanismo di riscossione dell’imposta ha come obiettivo quello di garantire l’erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento da parte dei fornitori e di garantire, allo stesso tempo, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse dai propri fornitori o da terzi.

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Tenuto conto che l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi, il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti troverà applicazione con riferimento alle operazioni per le quali il corrispettivo sia stato pagato successivamente al 1° gennaio 2015, almeno che per esse sia già stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento specifico all’ambito soggettivo di applicazione delle nuove regole, viene evidenziato che i destinatari della disciplina in questione sono i medesimi soggetti destinatari della disposizione, contenuta nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativa all’esigibilità differita dell’Iva all’atto del pagamento dei corrispettivi, in caso di operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, spiegato che, mentre la normativa sull’esigibilità differita aveva il carattere di un’agevolazione ed era di natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’Iva e, quindi, non poteva essere oggetto di interpretazione estensiva, la nuova disciplina sullo “split payment” persegue la diversa finalità, come detto, di arginare il fenomeno dell’evasione da riscossione dell’Iva.

L’interpretazione di quest’ultima disciplina, quindi, potrà essere effettuata sulla base di valutazioni sostanziali di carattere più generale.

Nella Circolare, vengono, quindi, elencati i soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti:

– lo Stato ed altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, anche se dotati di autonoma personalità giuridica, comprese le istituzioni scolastiche;

– gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) ed i consorzi tra essi costituiti, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni;

– le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e le Unioni regionali delle Camere di Commercio;

– gli istituti universitari;

– le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici, istituiti appositamente in alcune Regioni, per subentrare ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di diverse funzioni amministrative e tecniche;

– gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera;

– gli enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico;

– gli enti pubblici di assistenza e beneficenza (le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona);

– gli enti pubblici di previdenza (Inps e Fondi pubblici di previdenza).

Sono, invece, escluse dall’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati e delle aziende speciali e di tutti gli enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, anche se nell’interesse della collettività.

Nella Circolare, sono, altresì, indicati espressamente come esclusi dall’insieme dei destinatari delle nuove regole: gli Ordini professionali; gli Enti e gli istituti di ricerca; le Agenzie fiscali; le Autorità amministrative indipendenti; le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente; gli Automobile club provinciali; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; l’Agenzia per l’Italia Digitale; l’Inail; l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, comunque, per maggiore certezza, è possibile fare riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni nel quale sono individuate le categorie di appartenenza dei diversi enti.

Rimane sempre a disposizione, qualora dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità o meno del meccanismo della scissione dei pagamenti, lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle Entrate.

Infine, nella Circolare è precisato che sono fatti salvi i comportamenti adottati sino ad ora dai contribuenti, ai quali, quindi, non verranno applicate le sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della Circolare medesima.

Pertanto, qualora le Pubbliche Amministrazioni, successivamente al 1° gennaio 2015, abbiano versato al fornitore l’Iva addebitata per operazioni fatturate a partire da quella data, ed il fornitore abbia computato in sede di liquidazione l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

Se, invece, il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, dovrà essere operata la correzione e potrà essere esercitata la rivalsa nei modi ordinari. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno, in tale caso, corrispondere al fornitore l’Iva relativa all’operazione. 

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