L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto tramite interpello da una società che si occupa della fornitura di energia elettrica e gas naturale. Tale risposta è stata riportata nella Risoluzione n. 75 del 14 settembre 2016 e riguarda, in particolare, la questione della compatibilità dell’istituto della rivalsa (disciplinato dall’articolo 60, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972), in presenza di un accertamento a carico del prestatore del servizio o del cedente del bene, con l’istituto della scissione dei pagamenti applicabile qualora il soggetto committente del servizio o acquirente del bene sia un ente pubblico.
L’istituto della rivalsa prevede che il contribuente destinatario di un accertamento per il versamento dell’Iva in misura inferiore a quella dovuta possa riaddebitare la maggiore imposta accertata al proprio cessionario/committente.
Nel caso specifico, la società istante aveva ricevuto dei processi verbali di constatazione nei quali le era stata contestata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle forniture di energia elettrica e gas nei confronti di enti comunali e di altri soggetti passivi. La società aveva aderito ai verbali ed aveva provveduto a pagare quanto dovuto. Intendeva, quindi, avvalersi del diritto di rivalsa. I dubbi che poneva riguardavano l’applicazione di tale diritto in caso di clienti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”).
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente che l’Iva relativa all’accertamento subito dalla società istante, e regolarmente versata dalla stessa a seguito della definizione di tale accertamento, può essere addebitata in via di rivalsa anche in presenza di soggetti per i quali dovrebbero essere applicate in via ordinaria le regole della scissione dei pagamenti.