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Novità Iva
14 Febbraio 2015

Split payment: definite con un Decreto Ministeriale le modalità di versamento dell’Iva

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Con un Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità ed i termini per il versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali tali Amministrazioni non sono debitori d’imposta, ai sensi della normativa in materia di Iva.

In particolare, il Decreto regola il meccanismo del cosiddetto “split payment”, secondo il quale l’Iva è versata dalle Pubbliche Amministrazioni stesse, cessionarie di beni o committenti di servizi.

Secondo quanto previsto all’articolo 2 del Decreto Ministeriale, i soggetti passivi dell’Iva che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi suddette emettono la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. I soggetti in questione non sono tenuti al versamento dell’Iva ed operano la registrazione delle fatture emesse senza computare l’imposta ivi indicata, nella liquidazione periodica.

Riguardo all’esigibilità dell’imposta, nell’articolo 3 viene precisato che l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alla prestazioni di servizi in questione diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le Pubbliche Amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura.

L’articolo 4 del Decreto Ministeriale regola gli aspetti relativi al versamento dell’imposta. Il versamento dell’Iva è effettuato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l’imposta diviene esigibile. Non è possibile la compensazione e, nel caso di Pubbliche Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 Enti pubblici”. Le altre Pubbliche Amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, effettuano il versamento tramite modello F24. Le Pubbliche Amministrazioni che non rientrano né nella prima, né nella seconda ipotesi, devono effettuare il versamento dell’Iva direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

E’ riconosciuta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare comunque, entro il termine predetto, distinti versamenti per l’Iva dovuta, in ciascun giorno del mese, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è esigibile in quel giorno, ed in relazione a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L’efficacia delle nuove regole si esplica nei confronti delle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015. Inoltre, fino all’esaurimento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il 16 aprile 2015.

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