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Novità Iva
7 Settembre 2018

Servizio di ricerca in materia di investimenti: esenzione Iva?

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Nella Risoluzione n. 61 dell’8 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riportato la risposta ad una richiesta di consulenza giuridica in tema di regime Iva applicabile al servizio di ricerca nell’ambito degli investimenti.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito agli intermediari che svolgono attività di gestione individuale di portafogli non è riconducibile alle ipotesi di esenzione Iva previste dall’articolo 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, non può essere inquadrato tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato relative alle operazioni su titoli indicate in tale disposizione.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di esenzione Iva applicabile alle prestazioni di intermediazione presuppone che esse siano finalizzate alla conclusione di operazioni di carattere finanziario.

Inoltre, il servizio di ricerca in materia di investimenti non presenta i caratteri della prestazione di intermediazione, così come definita dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria. Il negoziatore che fornisce il servizio di ricerca in materia di investimenti si limita a rendere fruibili al gestore delle informazioni, dei dati e delle ricerche riguardo ad una strategia di investimento relativa ad uno o a diversi strumenti finanziari. E non sono riconducibili all’attività di intermediazione i servizi che si limitano a fornire informazioni su prodotti finanziari.

Pertanto, il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori agli intermediari che svolgono attività di gestione individuale di portafogli, autonomamente remunerato, non può fruire del regime di esenzione Iva. Il servizio in questione dovrà essere assoggettato ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, se identificato separatamente sotto il profilo economico, può fruire del regime di esenzione Iva, purché si tratti di un servizio inquadrabile nell’ambito della gestione dei fondi comuni di investimento, secondo l’accezione “comunitaria” di tale gestione.

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