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Novità Iva
19 Luglio 2019

Servizi di formazione resi gratuitamente: rimangono fuori dal campo di applicazione dell’Iva

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Con la Risposta ad interpello n. 237 del 15 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento Iva da applicare ai servizi di formazione professionale resi gratuitamente.

L’istante è una cooperativa sociale che opera nell’ambito della formazione professionale. Le prestazioni fornite agli utenti dall’istante sono rese su incarico della Regione Friuli Venezia Giulia e sono gratuite.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibile rilevanza ai fini Iva di tali prestazioni di servizi.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, osservato che è necessario verificare se ricorrano tutti i presupposti affinché le operazioni poste in essere dall’istante possano qualificarsi come cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972. In base a tale disposizione, sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato italiano da un soggetto passivo che agisce nell’esercizio di un’impresa o nell’esercizio di arti o professioni.

L’aspetto di principale rilevanza per le prestazioni di servizi è quello dell’onerosità, ossia le prestazioni devono essere eseguite dietro il pagamento di un corrispettivo.

Anche la normativa comunitaria definisce l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva facendo riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese a titolo oneroso nell’ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

La normativa nazionale prevede, poi, che siano rilevanti ai fini Iva anche le prestazioni di servizi di valore superiore a 50,00 Euro effettuate per l’uso personale o familiare dall’imprenditore o rese a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, purché l’imposta riguardante gli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile.

Rimangono, pertanto, fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell’impresa.

Con riferimento al caso specifico, le prestazioni didattico-formative erogate dall’istante sono rese gratuitamente su incarico della Regione che le sostiene dal punto di vista finanziario. Non si instaura alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e gli allievi, in quanto l’istante riceve l’incarico di erogare l’attività di formazione da parte della Regione, che è il soggetto committente e finanziatore ed intrattiene il rapporto con gli allievi.

In particolare, gli allievi non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della cooperativa sociale istante dal momento che non corrispondono alcuna somma per la frequentazione dei corsi.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che le prestazioni di formazione rese dall’istante nei confronti degli allievi si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo.

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