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Novità Iva
30 Novembre 2018

Rivalsa Iva a seguito di accertamento: non può essere esercitata quando si estingue l’acquirente

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Nella Risposta n. 84 del 26 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettifica emessi nei confronti di fornitori di beni e servizi, con riferimento, in particolare, all’ipotesi di estinzione del soggetto passivo acquirente.

L’istante è una società che opera nell’ambito del commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Le sono stati notificati una serie di avvisi di accertamento riguardo a fatture emesse nei confronti di una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata definitivamente dal registro delle imprese. L’istante ha presentato richiesta di adesione così da ottenere una rideterminazione della pretesa impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. La condizione di incertezza interpretativa rilevata dall’istante riguarda l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva nell’ipotesi in questione nella quale il cedente non può effettivamente esercitare il diritto di rivalsa dal momento che si è verificata la cessazione dell’attività d’impresa del cessionario che ha perso, altresì, lo status di soggetto passivo Iva.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria. Essa, infatti, ha carattere facoltativo, avviene successivamente all’effettuazione dell’operazione e soprattutto presuppone il definitivo versamento della maggiore Iva accertata da parte del fornitore.

E’ necessario, ricorda l’Agenzia delle Entrate, interpretare il diritto di rivalsa dell’Iva, anche in questa ipotesi specifica, alla luce dei principi generali del sistema dell’Iva.

L’imposta in questione, per sua natura, deve colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Pertanto, deve sempre essere ripristinata la neutralità attraverso il meccanismo della rivalsa (che è esercitata dal fornitore soggetto passivo Iva) e la detrazione (esercitabile dall’acquirente soggetto passivo Iva). Affinché questo avvenga, il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l’accertamento abbia consentito l’individuazione esatta della società cessionaria e la riferibilità dell’Iva accertata alle operazioni di cessione effettuate.

Questo tipo di rivalsa, però, anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto di rivalsa esistente, mantiene la natura di istituto privatistico che riguarda i rapporti interni tra i contribuenti e non il rapporto tributario.

Quindi, nel caso in cui l’acquirente non provveda a pagare l’Iva, il fornitore potrà recuperare l’Iva pagata allo Stato, ma non incassata, soltanto rivolgendosi all’ordinaria giurisdizione civilistica. Nel caso specifico, dal momento che la società acquirente si è estinta definitivamente, il diritto di rivalsa può essere astrattamente riconosciuto alla società istante fornitrice, ma essa non potrà più esercitarlo giuridicamente.

Inoltre, con riferimento ancora al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la compagine sociale dell’istante coincide con quella della società acquirente ormai chiusa ed estinta. Quindi, sono gli stessi soci dell’istante che hanno scelto di chiudere definitivamente la seconda società facendo venire meno la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa.

In più, l’istante non ha intrapreso alcuna azione volta a rendere effettivo il diritto di rivalsa dell’Iva oggetto di accertamento nei confronti della società cessionaria neanche nel periodo nel quale avrebbe potuto farlo, ossia nel periodo compreso tra la data di perfezionamento dell’adesione e gli eventi successivi che hanno portato alla chiusura della partita Iva ed alla cancellazione definitiva della società cessionaria dal registro delle imprese.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante ha posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di esercitare la rivalsa facoltativa tali da pregiudicarle definitivamente l’esercizio del diritto di rivalsa medesimo.

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