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Novità Iva
21 Ottobre 2022
4 Minuti di lettura

Rimborso Iva per acquisti dei viaggiatori extracomunitari: no se non vengono rispettate tutte le norme.

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Con la Risoluzione n. 60 del 12 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi importanti chiarimenti riguardo ad operazioni di acquisto e rivendita di beni a viaggiatori extracomunitari effettuate tramite un rapporto di mandato con rappresentanza.

I chiarimenti sono stati richiesti con istanza di interpello che è stata presentata da una società inglese che opera nell’ambito del rimborso dell’Iva dovuto ai viaggiatori extracomunitari per gli acquisti effettuati nel territorio dell’Unione Europea a determinate condizioni. La società vorrebbe registrarsi ai fini Iva in Italia, per poter poi svolgere la propria attività anche nel nostro Paese, tramite una App che consentirebbe ai consumatori finali non residenti in Stati membri dell’Unione Europea di acquistare beni in Italia ed ottenere il rimborso della relativa Iva (in base a quanto previsto dall’articolo 38-quater del Decreto Iva).

Il modello che verrebbe applicato dall’istante prevede che il viaggiatore extracomunitario crei il proprio account personale sulla App, accettando i termini e le condizioni generali del servizio. In questo modo, il cliente stipula un contratto con l’istante in virtù del quale accetta di agire nella qualità di mandatario con rappresentanza della società istante quando acquista beni nel territorio dell’Unione Europea. In particolare, il cliente accetta di acquistare, utilizzando i propri fondi ed a propria discrezione, beni idonei al cosiddetto “tax free shopping” presso venditori al dettaglio, in nome e per conto dell’istante. Allo stesso tempo, il cliente si impegna a riacquistare immediatamente gli stessi beni dall’istante.

Quindi, l’istante riceverà una fattura dal venditore per i beni acquistati dal cliente in suo nome e per conto ed emetterà una fattura elettronica (tramite il sistema OTELLO) al cliente per la successiva rivendita in suo favore dei beni stessi. Il venditore emetterà la sua fattura entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione ed il cliente, una volta ricevuta la fattura, utilizzerà la App per caricare la stessa entro 12 giorni dalla data dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data della propria partenza dall’Unione Europea.

Per ciascuna fattura caricata sulla App, la società emetterà una fattura nei confronti dello stesso cliente che ha caricato la fattura, documentando così la cessione dei beni, sempre entro 12 giorni dalla data di effettuazione della cessione e, in ogni caso, prima della partenza del cliente in uscita dal territorio dell’Unione Europea.

Qualora il cliente sappia che non sia possibile rispettare i suddetti termini, non utilizzerà la App per quel particolare acquisto.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che gli importi che addebiterà al cliente per la cessione dei beni saranno pari al corrispettivo pagato dal cliente stesso per acquistare quei beni in nome e per conto della società istante. Pertanto, il pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato dal cliente alla società verrà immediatamente compensato con il rimborso al quale ha diritto per aver già acquistato quei beni in nome e per conto della società stessa.

Inoltre, l’istante ha precisato che sulle fatture elettroniche emesse al cliente, il visto doganale verrà apposto digitalmente dalle Autorità Doganali italiane, previa presentazione da parte del cliente del documento fornito dalla stessa società istante, poco prima dell’uscita dall’Italia con destinazione extracomunitaria. Per le fatture di importo superiore a 154,94 Euro (Iva inclusa) che hanno ottenuto il visto doganale, sarà la stessa società istante che rimborserà direttamente al cliente un importo pari al totale dell’Iva italiana, al netto delle commissioni addebitate per l’utilizzo della App.

L’istante ha evidenziato che comunque non è un operatore finanziario e non fornisce servizi di intermediazione in relazione al rimborso dell’Iva riconosciuto ai clienti. Inoltre, l’importo addebitato al cliente a titolo di commissione per i servizi prestati, non rientrerà nell’ambito di applicazione dell’Iva italiana (trattandosi di addebito ad un soggetto non residente in Italia) ed in relazione a tale importo non verrà emessa alcuna fattura rilevante ai fini dell’Iva italiana.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’agevolazione prevista sugli acquisti effettuati in Italia da parte di persone fisiche non residenti e non domiciliate nel territorio dell’Unione Europea (in virtù di quanto previsto all’articolo 38-quater del Decreto Iva), anche nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati secondo lo schema suddetto, basato su un contratto di mandato con rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima ricordato la normativa di riferimento. L’articolo 38-quater del Decreto Iva stabilisce che le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 Euro (Iva inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea, possono essere effettuate senza applicazione dell’Iva. E’ necessario che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente vistato dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione Europea, entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Qualora il cedente non si sia avvalso dell’agevolazione suddetta, il cessionario ha diritto al rimborso dell’Iva pagata, a condizione che i beni siano trasportati fuori dell’Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso sarà effettuato dal cedente che avrà diritto a recuperare l’importo dell’imposta mediante annotazione nel registro Iva degli acquisti.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche le disposizioni secondo le quali le operazioni di rimborso suddette possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo degli istituti di pagamento, e l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 38-quater del Decreto Iva deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato alcuni aspetti, illustrati anche in diversi documenti di prassi e risposte pubblicate in precedenza:

  • i cessionari possono essere soltanto coloro che risultano essere domiciliati o residenti fuori dell’Unione Europea e che non sono soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  • non vi sono limitazioni riguardo alla qualificazione dei soggetti passivi Iva cedenti che devono comunque essere distinti rispetto alla figura dell’intermediario che effettua eventualmente il rimborso dell’Iva in luogo del cedente;
  • i beni ceduti devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e sono escluse dall’applicazione della disciplina in questione le prestazioni di servizi;
  • il limite di 154,94 Euro può riferirsi a più beni oggetto di compravendita, ma non a più cessioni avvenute in momenti diversi, anche se documentate con un’unica fattura;
  • la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema OTELLO con emissione di una fattura in formato elettronico (con annessa anche la consegna in modalità analogica);
  • non sono consentite modalità diverse da quelle che rispettano i requisiti suddetti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è escluso che il venditore possa portare in detrazione l’imposta qualora le operazioni non siano state effettive e correttamente documentate e registrate, così come è escluso che il venditore possa negare il rimborso dell’Iva pur in presenza dei requisiti indicati all’articolo 38-quater del Decreto Iva. La detrazione dell’Iva spetta soltanto in virtù di spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità dei beni.

E, nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, la società istante non soltanto non sceglie i beni che il cliente mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra neanche mai in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, dal momento che il corrispettivo è pagato direttamente dai viaggiatori.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che il modello descritto ed applicato dalla società istante non risulta conforme alla normativa nazionale e comunitaria. Non potrà, pertanto, trovare applicazione l’agevolazione prevista per gli acquisti effettuati dai viaggiatori residenti fuori dell’Unione Europea.

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