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Novità Iva
29 Marzo 2014

Rimborso Iva: non è sufficiente che l’eccedenza sia esposta in dichiarazione

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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6986 del 25 marzo 2014, ha parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto fondata un’istanza di rimborso Iva proposta dalla contribuente nel 2006, riguardante un credito esposto nella dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 1998.

L’Amministrazione finanziaria sosteneva che il rimborso non spettava alla contribuente perché la relativa istanza era stata presentata senza la compilazione del modello VR e successivamente al decorso del termine di due anni previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

La Commissione Tributaria Regionale sosteneva che, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, l’omessa presentazione del modello VR non determinerebbe alcuna decadenza dal diritto al rimborso, il cui esercizio non sarebbe, tra l’altro, soggetto a decadenza, ma soltanto alla prescrizione ordinaria decennale.

La Corte di Cassazione ha affermato che, secondo la sua più recente giurisprudenza, in tema di rimborso dell’Iva, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente dalla presentazione del modello VR che costituisce presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Da ciò consegue che, una volta che il diritto al rimborso del credito Iva sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo della dichiarazione annuale, la successiva ulteriore richiesta di rimborso, pur formulata senza l’utilizzo del modello VR, non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza, ma soltanto a quello di prescrizione ordinario decennale.

Però, perché la domanda di rimborso possa ritenersi formulata già nella dichiarazione annuale non è sufficiente che in tale dichiarazione sia esposta l’eccedenza di Iva versata, ma è necessario che di tale eccedenza (che, in via ordinaria, sarebbe destinata ad essere portata in detrazione e non ad essere richiesta a rimborso) sia espressamente richiesto il rimborso, mediante la compilazione del campo appositamente dedicato alla richiesta di rimborso dell’eccedenza Iva.

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