L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, ha illustrato e commentato le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 in materia di rimborsi Iva.
Nelle premesse, è stato evidenziato che la nuova normativa ha la finalità di semplificare ed accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva, in attuazione di quanto raccomandato in proposito dalla Commissione Europea.
La Circolare è suddivisa in due parti: la prima riguarda le novità in materia di esecuzione dei rimborsi Iva; nella seconda parte, invece, sono inseriti gli indirizzi operativi ed i chiarimenti in materia di esecuzione dei rimborsi Iva.
Esaminiamo, in particolare, la prima parte della Circolare. In essa, l’Agenzia delle Entrate si è occupata, in primo luogo, delle novità relative alla decorrenza del termine di esecuzione dei rimborsi. In base alla normativa introdotta con il Decreto Legislativo, i rimborsi saranno eseguiti, su richiesta presentata in sede di dichiarazione annuale Iva, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. In precedenza, il termine iniziava a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione.
Inoltre, il processo di semplificazione riguarda direttamente gli adempimenti che devono essere osservati dai contribuenti.
I rimborsi sino a 15.000 Euro (e non più quelli sino a 5.164,57 Euro) saranno eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione annuale, per i rimborsi annuali, o dell’istanza di rimborso, per i rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno. Per l’esecuzione di tali rimborsi Iva, quindi, non saranno richiesti ulteriori adempimenti, se non la presentazione della dichiarazione annuale Iva o dell’istanza di rimborso.
I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 Euro, inoltre, richiesti da soggetti che non rientrano in determinate ipotesi di rischio, potranno essere eseguiti senza la presentazione della garanzia, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
– sia presentata la dichiarazione annuale o l’istanza trimestrale, dalla quale emerge il credito superiore a 15.000 Euro, con il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa;
– sia resa la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la sussistenza di alcune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.
In alternativa al rispetto delle predette condizioni, il contribuente può scegliere di prestare apposita garanzia.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo al visto di conformità. La linea seguita dal legislatore nell’intervento normativo del novembre 2014 è stata quella di rendere coerente la disciplina dei rimborsi Iva con quanto già previsto in materia di crediti compensabili. In particolare, l’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione viene ad essere unica e ad avere effetto sia per le compensazioni, che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva.
Nella Circolare, è precisato che comunque la soglia dei 15.000 Euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.
Il limite dei 15.000 Euro si riferisce all’intero periodo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, delle indicazioni riguardo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve essere resa dal contribuente in aggiunta all’apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa alla dichiarazione. Si ricorda che le condizioni che devono essere attestate in tale dichiarazione riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
I rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro, poi, possono essere eseguiti soltanto previa presentazione della garanzia qualora siano richiesti:
– da soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni (a meno che si tratti di start-up innovative);
– da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e gli importi dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10 % degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 Euro; al 5 % degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 Euro, ma non superano 1.500.000 Euro; all’1 % degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 Euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 Euro;
– da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto di cessazione dell’attività.
Infine, indicazioni specifiche sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della nuova normativa.