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Novità Iva
31 Gennaio 2020

Procedura esecutiva infruttuosa: quando emettere nota di variazione, se si vuole esercitare la detrazione dell’Iva?

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Note di variazione in diminuzione e detrazione Iva. Un nuovo quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate.

L’istante è creditrice nei confronti di una società in quanto ha fornito dei beni che non sono stati mai pagati. L’istante è anche intervenuta in una procedura esecutiva che è stata avviata da un’altra società creditrice nei confronti della medesima cessionaria, ma non è riuscita a dare soddisfazione al proprio credito.

L’istante ha, quindi, chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo al momento a partire dal quale sorge il diritto ad emettere nota di variazione in diminuzione ed al termine entro il quale tale nota di variazione può essere emessa. Ha, inoltre, richiesto quale sia il termine entro il quale possa portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione effettuata.

Le soluzioni prospettate dall’istante sono:

  • la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche nel corso della procedura esecutiva;
  • non vi sono limiti temporali per l’emissione della nota di variazione in diminuzione;
  • l’Iva può essere portata in detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui viene emessa la nota di variazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 17 del 30 gennaio 2020, ha richiamato la normativa in materia di variazioni in diminuzione. Tali variazioni hanno natura facoltativa e sono limitate ai casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientrano anche quelli delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In questi casi di procedure esecutive, il diritto alla variazione Iva presuppone che abbia avuto inizio la procedura, ossia che sia stato, almeno, posto in essere il primo atto con il quale si instaura la procedura, come la sentenza di fallimento o l’atto di pignoramento. Inoltre, la procedura si deve essere conclusa infruttuosamente, ossia, in caso di fallimento, deve essere scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal Giudice delegato oppure, in caso di assenza del piano di riparto, deve essere scaduto il termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

In caso, invece, di procedure esecutive non concorsuali, il credito del cedente o del prestatore di servizio non deve aver trovato soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni del soggetto colpito dall’esecuzione ossia deve essere stata accertata e documentata dagli organi della procedura esecutiva l’insussistenza di beni da assoggettare ad esecuzione. Nelle procedure esecutive non concorsuali, poi, vi sono delle ipotesi specifiche previste dalla normativa in materia nelle quali si presume che la procedura sia stata infruttuosa.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il diritto alla variazione è subordinato all’infruttuosità delle procedure concorsuali o esecutive individuali.

Riguardo al secondo e terzo punto del quesito posto dall’istante, le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, ma il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Nel caso specifico, il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato al momento in cui si è avuta la definitività del provvedimento del Giudice di approvazione del piano di riparto. E’ in quel momento, infatti, che è stata accertata l’infruttuosità della procedura concorsuale per l’istante. Quindi, è da quel momento che decorrono i termini per la detrazione dell’Iva previa emissione della nota di variazione in diminuzione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in virtù delle modifiche introdotte con la Manovra correttiva del 2017, il diritto alla detrazione dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto.

A tal proposito, è stato anche chiarito in precedenza che la nuova disciplina trova applicazione alle note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 se i relativi presupposti, ossia gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile, si sono verificati successivamente a tale data.

Nel caso specifico, invece, i presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2017 e, pertanto, continua a trovare applicazione la normativa previgente secondo la quale il diritto alla detrazione dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Però, considerando che il presupposto per l’emissione della nota di variazione si è verificato il 1° ottobre 2014 (in tale data si è chiusa la procedura esecutiva infruttuosamente per l’istante), i termini per l’esercizio della relativa detrazione Iva risultano ormai spirati.

Quindi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nonostante non esistano dei termini specifici entro i quali debba essere emessa la nota di variazione, una volta che si sono verificati i presupposti per la sua emissione, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione della corrispondente Iva, la nota di variazione deve essere emessa entro i termini previsti dalla normativa per avvalersi della detrazione Iva.

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