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Novità Iva
5 Aprile 2019

Procedura concorsuale infruttuosa: quando è possibile emettere nota di variazione in diminuzione

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di un interpello relativo alla possibilità di recuperare l’Iva in presenza di una procedura concorsuale infruttuosa.

L’istante è una società di un gruppo tedesco che opera nell’ambito della grande distribuzione. A seguito di una riorganizzazione dell’intero gruppo, l’istante è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad una stabile organizzazione in Italia. Quest’ultima, nel 2008, aveva stipulato un contratto di cessione di crediti commerciali nei confronti di altre società. La cessione, a partire da un determinato momento, assumeva i caratteri della cessione pro solvendo. Veniva successivamente dichiarato il fallimento delle società debitrici e nel loro passivo si insinuava la società cessionaria dei crediti. Il fallimento di una delle società si concludeva senza ripartizione di alcun attivo.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per l’istante, come detto sopra, subentrata nelle posizioni giuridiche della società che aveva ceduto i crediti, di emettere nota di variazione in diminuzione dell’Iva, al fine di recuperare l’imposta originariamente assolta dalla società alla quale è subentrata. L’istante richiede, inoltre, se, qualora non sia possibile emettere nota di variazione in diminuzione, possa richiedere il rimborso dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 91 del 1° aprile 2019, ha, in primo luogo, ricordato che se, dopo l’emissione e la registrazione di una fattura, l’ammontare imponibile dell’operazione ed il relativo importo dell’Iva si riducono, in tutto o in parte, il cedente o il prestatore possono effettuare le opportune rettifiche, ossia le “variazioni in diminuzione”, emettendo una nota di credito.

Il meccanismo prevede che il cedente o il prestatore restituiscano l’importo dell’Iva al cessionario, recuperandola dall’Erario mediante una corrispondente riduzione dell’Iva a debito. A sua volta, il cessionario o committente soggetto passivo Iva deve computare il medesimo importo tra l’Iva a debito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo effettuata in virtù della fattura poi rettificata, così da riversare all’Erario l’importo dell’Iva.

Dal momento che chi emette la nota di credito è anche colui che si avvantaggia degli effetti economici della variazione in diminuzione, tale soggetto può emettere la nota di credito soltanto in presenza di determinati presupposti e, nel caso in cui vi sia un sopravvenuto accordo tra le parti, soltanto entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Riguardo alla normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che è prevista la possibilità di emettere una variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali risultate infruttuose. L’infruttuosità della procedura concorsuale deve assumere carattere definitivo. Deve, cioè, essere accertata a conclusione della stessa. Per quanto riguarda l’ipotesi specifica del fallimento, la procedura può considerarsi conclusa con il decreto che dichiara esecutivo il riparto finale o con il decreto di chiusura del fallimento.

L’Agenzia delle Entrate si è, poi, soffermata sulla cessione del credito. Con il contratto di cessione del credito, il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo. Quindi, un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare del credito, mentre l’obbligazione rimane inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Nel caso specifico, la cessione del credito è precedente alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, legittimato ad insinuarsi nel passivo è soltanto il cessionario, nella qualità di titolare del credito ceduto.

Si tratta, inoltre, di una cessione pro solvendo, in quanto il cedente ha assunto la garanzia della solvibilità del credito, impegnandosi a rispondere dell’eventuale inadempimento del debitore ceduto. Quindi, gli effetti dell’infruttuosità della procedura concorsuale si producono non solo in capo al cessionario, che si è insinuato nel passivo, ma anche in capo al cedente del credito che, con la cessione pro solvendo, è rimasto responsabile dell’inadempimento del debitore.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la circostanza che il soggetto insinuatosi nel passivo sia un soggetto diverso da quello che ha assolto l’Iva al momento dell’effettuazione dell’operazione non impedisce l’applicazione della disciplina della variazione in diminuzione dell’Iva.

L’istante, quindi, potrà emettere nota di variazione in diminuzione dell’Iva.

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