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Novità Iva
16 Maggio 2014

Prestazioni finanziarie fornite da imprese assicuratrici: individuati i casi di esenzione Iva

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Nella Risoluzione n. 52 del 16 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina Iva da applicare a determinate prestazioni finanziarie fornite dalle imprese assicuratrici, e, in particolare, alle prestazioni di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti dalle stesse imprese nei confronti degli assicurati.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano tra le operazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze “unit linked” e “index linked”.

In riferimento a tali contratti, l’Agenzia ha riconosciuto, infatti, che sussistono finalità di investimento analoghe, per l’investitore, alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento. La compagnia di assicurazione agisce come un intermediario, senza poter influenzare la sostanza o il rendimento dell’investimento.

Le prestazioni di gestione degli attivi relativi a tali contratti sono, quindi, da ritenersi esenti da Iva.

Analoga conclusione è stata espressa riguardo alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l’erogazione di un capitale a scadenza. Anche in questo caso, infatti, si tratterebbe di forme di investimento standardizzate assimilabili a quelle in fondi comuni di investimento.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, affermato che non è possibile estendere il regime di esenzione Iva alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni. In tale caso, infatti, non sarebbe ravvisabile una sottostante forma di investimento finanziario di carattere standardizzato. Deve, quindi, applicarsi a tali prestazioni l’Iva con aliquota ordinaria. 

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