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Novità Iva
20 Novembre 2020

Polvere d’oro impiegata nella saldatura dei gioielli: si applica il reverse charge

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L’Agenzia delle Entrate, in una Risposta ad istanza di consulenza giuridica, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge alle cessioni di polveri di oro e di paste contenenti polveri d’oro.

L’associazione istante rappresenta le imprese orafe, argentiere e gioielliere associate. Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta definizione di “materie prime” e “semilavorati in oro” ai quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile. In particolare, le incertezze riguardano le cessioni di polveri di oro e di paste contenenti polvere di oro impiegate come materiali nei processi di saldatura dei gioielli.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 13 del 18 novembre 2020, ha ricordato che la Legge n. 7 del 2000 ha introdotto nel mercato dell’oro un regime Iva speciale. In virtù di tale regime speciale, alle cessioni ed alle operazioni finanziarie riguardanti l’oro da investimento si applica l’esenzione Iva, salva l’opzione per l’imponibilità. Le cessioni d’oro diverso da quello da investimento sono, invece, soggette ad inversione contabile.

In quest’ultimo caso, le fatture sono emesse dal cedente senza addebito d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile”, e devono essere integrate dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Inoltre, devono essere annotate entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Riguardo all’istanza specifica posta dall’associazione, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se le cessioni di polveri d’oro e di paste contenenti polvere d’oro siano riconducibili alle cessioni di materiale d’oro diverso da quello di investimento alle quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile.

Cosa si deve intendere per “materiale d’oro”? Si tratta di una nozione non fiscale. Con tale espressione, il legislatore ha voluto riferirsi all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione. In questa accezione l’oro viene distinto dall’oro da investimento previsto dalla Legge n. 7 del 2000.

Nella nozione di “materiale d’oro”, secondo quanto precisato dall’Ufficio Italiano Cambi, rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione. Inoltre, per “prodotti semilavorati” si devono intendere i prodotti privi di uno specifico uso e funzione. Si tratta di materiale che non può essere utilizzato in quanto è necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione affinché possa essere utilizzato dal consumatore finale.

Le polveri d’oro e le paste contenenti polvere d’oro sono riconducibili tra le materie prime ed i prodotti semilavorati ai quali trova applicazione il regime dell’inversione contabile, purché sia garantito il livello di purezza dell’oro. Questo perché ciò che aumenta il rischio di frodi fiscali e, pertanto, giustifica l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è l’elevato valore di mercato del bene rispetto alle dimensioni che rendono il bene facilmente trasportabile. E’ proprio il tenore d’oro del bene a determinarne il valore.

Riguardo ai “semilavorati”, ai quali si applica il reverse charge, ciò che assume rilevanza è che la cessione abbia ad oggetto il valore dell’oro contenuto nel semilavorato più che il prodotto in sé o più che altri elementi in esso contenuti.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti con una Risoluzione del 2005 in merito al trattamento tributario ai fini dell’Iva da applicare alle montature di anelli e alle chiusure per collane e bracciali. Si tratta di prodotti che vengono principalmente assemblati per realizzare un prodotto finito, ma che hanno già una propria destinazione d’uso. Non sono soggetti, quindi, al reverse charge.

Se, invece, questi prodotti sono venduti come oreficeria usata da destinare alla fusione ed affinazione, possono essere considerati come “materiale d’oro” soggetto al regime dell’inversione contabile.

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