L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere ad un interpello relativo alla corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni di un alimento a base di farina di legumi fabbricato secondo le medesime regole produttive utilizzate per la pasta alimentare a base di semola o farina di grano e per la pasta senza glutine.
Nella Risoluzione n. 130 del 18 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le paste alimentari non cotte, né farcite, né altrimenti preparate, per le quali risulti possibile la classificazione doganale nel capitolo 19 della Tariffa Doganale, alla voce 1902 ed alla sottovoce 190219, come quelle oggetto dell’interpello, sono inquadrabili nella più generica voce delle “paste alimentari”, prevista al numero 15 della Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, alle cessioni del prodotto alimentare a base di farina di legumi, commercializzato dall’istante, sarà applicabile l’aliquota Iva del 4 %, prevista, appunto, dal numero 15 della Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972.