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Novità Iva
19 Marzo 2021

Oli vegetali acquistati ed impiegati per produrre energia elettrica: sì all’aliquota Iva ridotta

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia l’aliquota Iva applicabile alla cessione di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica. Lo ha fatto nella Risoluzione n. 19 del 15 marzo 2021.

La società istante si occupa di attività di scambio di energia elettrica e/o di vendita di energia termica e di combustibili di qualsiasi tipo e di oli vegetali. In particolare, la società istante svolge attività di commercio di oli vegetali puri chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano, destinati ad impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW.

Si tratta di oli che sono individuati nella Nomenclatura della Tariffa doganale integrata con il numero 1512, riguardante gli oli non modificati chimicamente destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano. La cessione di questi oli può avvenire sia direttamente nei confronti di operatori elettrici, titolari di impianti con potenza installata non inferiore a 1 kW, sia indirettamente nei confronti di intermediari.

I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano la possibilità di applicare in entrambi i casi l’aliquota Iva agevolata del 10 %.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nella tabella allegata al Decreto Iva, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 % in caso di cessione di oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver sentito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha affermato, in una Risoluzione del 2013, che gli oli ed i grassi di origine animale e vegetale, individuati dai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, dal numero 1507 al numero 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 kW, sono equiparabili, anche ai fini Iva, agli oli per i quali, nella tabella allegata al Decreto Iva, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 %.

Le espressioni “direttamente o indirettamente” si riferiscono non alle modalità di commercializzazione, ma al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che gli oli siano utilizzati come combustibile in modo diretto o previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica.

L’Agenzia delle Entrate ha, in particolare, affermato che è possibile applicare l’aliquota Iva ridotta in caso di cessione di oli vegetali che rientrano tra gli oli indicati dai codici suddetti della Tariffa doganale d’uso integrata soltanto se sono impiegati da parte dei cessionari direttamente per generare energia elettrica.

L’indicazione specifica conclusiva dell’Agenzia delle Entrate è che rimane applicabile il regime dei depositi Iva previsto dal Decreto Legge n. 331 del 1993.

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