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Novità Iva
27 Settembre 2019

Nota di variazione a seguito di accordo: no alla detrazione dell’Iva a distanza di oltre un anno

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Nella Risposta n. 387 del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad una questione in materia di nota di variazione Iva.

La società istante è una società di leasing che, tra il 2016 ed il 2017, ha acquistato delle forniture da utilizzare presso il proprio cliente. Le fatture che sono state emesse dal fornitore in occasione della vendita sono state annotate dalla società istante nel registro Iva dedicato agli acquisti e la relativa Iva è stata portata in detrazione. Dal momento che il cliente ha riscontrato dei vizi nei beni forniti, la società istante non ha provveduto a saldare le fatture di vendita.

Si sono aperti, quindi, due procedimenti giudiziali. Si è raggiunta una conciliazione tra le parti coinvolte in virtù della quale è stata stabilita la riduzione del prezzo stabilito originariamente per la vendita ed il fornitore ha emesso una nota di credito a parziale storno delle fatture emesse. I chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, la possibilità di inserire o meno l’Iva nella nota di credito.

L’Agenzia delle Entrate ha dapprima precisato che, nel caso specifico, la transazione raggiunta tra le parti non ha carattere novativo, ma dichiarativo in quanto la riduzione del prezzo inizialmente pattuito ha fondamento nel rapporto originario.

La riduzione del prezzo costituisce validamente il presupposto per l’emissione di una nota di variazione. Si tratta di una riduzione che non consegue ad un provvedimento di un giudice, ma ad un accordo tra i soggetti coinvolti.

In questo caso, quindi, dal momento che la variazione ha origine da un sopravvenuto accordo tra le parti, vale la regola secondo la quale la nota di variazione Iva (e la conseguente detrazione dell’imposta) non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Conseguentemente, si applica il limite temporale e la nota di variazione può essere emessa per il solo imponibile.

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