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Novità Iva
19 Giugno 2020

Noleggio imbarcazioni da diporto: ecco i mezzi di prova per dimostrare l’utilizzo fuori dell’UE

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2020, sono state individuate le modalità ed i mezzi che consentono di dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio delle imbarcazioni di diporto al di fuori dell’Unione Europea.

Come indicato al paragrafo 2 del Provvedimento, le disposizioni contenute nel Provvedimento medesimo danno attuazione a quanto stabilito in merito dalla Legge di Bilancio per il 2020, individuando i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzo e la fruizione delle imbarcazioni da diporto al di fuori dell’Unione Europea.

Con la Legge di Bilancio per il 2020, infatti, è stato previsto che il luogo della prestazione dei servizi in relazione alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione Europea soltanto se è dimostrato sulla base di adeguati mezzi di prova che l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizi avvengono al di fuori dell’Unione Europea.

La disposizione della Legge di Bilancio è stata introdotta a seguito del parere motivato della Commissione Europea con il quale veniva contestata all’Italia la violazione della Direttiva comunitaria in materia di Iva nella parte in cui disciplina la “territorialità” delle operazioni di locazione e noleggio a breve termine (periodo non superiore a 90 giorni) delle imbarcazioni da diporto. La regola, infatti, vuole che il luogo della prestazione di servizi sia il luogo in cui l’imbarcazione è messa a disposizione del destinatario. Gli Stati dell’Unione Europea possono spostare il luogo di imposizione al di fuori dell’Unione Europea soltanto qualora l’effettiva utilizzazione e fruizione dei servizi avvengano al di fuori dell’Unione Europea. Questa deroga alla regola generale è ammessa purché vengano rispettate le condizioni rigorose di applicazione.

L’ordinamento italiano prevedeva, in precedenza, delle percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque dell’Unione Europea, sulla base della lunghezza e del tipo di propulsione dell’imbarcazione. La Commissione Europea ha contestato la compatibilità di tali percentuali con la disciplina Iva dell’Unione Europea. Ecco, quindi, l’introduzione della disposizione della Legge di Bilancio per il 2020 e la necessità dell’adozione del Provvedimento qui esaminato.

Evidenziamo che, secondo quanto previsto nella prima parte del Provvedimento, per mezzo di prova deve intendersi la documentazione ufficiale, su sopporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione o dal soggetto che ne ha la responsabilità, idonea a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione medesima al di fuori dall’Unione Europea. Rientrano in tale documentazione, ad esempio, la cartografia dei viaggi, il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, le fatture e le ricevute fiscali relative all’ormeggio dell’imbarcazione presso porti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, le fatture e le ricevute fiscali relative all’acquisto di beni e servizi presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione Europea per l’utilizzo in questi luoghi extra-europei dell’imbarcazione da diporto.

La modalità di prova individuata al paragrafo 3 del Provvedimento è costituita dal contratto di locazione, noleggio o da altro contratto simile, concluso a breve termine, ed anche dalla dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto sotto la propria responsabilità. Il contratto in questione deve essere supportato dai mezzi di prova indicati al paragrafo successivo.

Ecco, quindi, che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha delineato il regime di prova dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione da diporto (paragrafo 4 del Provvedimento). Specifiche sono fornite riguardo alle imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare.

Secondo quanto precisato al quinto paragrafo del Provvedimento, il fornitore e l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la documentazione relativa all’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al di fuori dell’Unione Europea, documentazione che deve essere messa a disposizione su richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria.

La disciplina contenuta nel Provvedimento si applica ai contratti conclusi successivamente alla pubblicazione del Provvedimento medesimo.

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