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Novità Iva
30 Novembre 2018

Mancata comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva: in arrivo le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2018, sono state definite le modalità di comunicazione ai contribuenti soggetti passivi Iva delle informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti medesimi e dai loro clienti ed i dati delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva. In particolare, queste comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate si riferiscono alle ipotesi nelle quali i contribuenti hanno omesso di presentare la comunicazione contenente i dati della liquidazione periodica Iva per il trimestre di riferimento, nonostante risultino delle fatture emesse comunicate dai contribuenti medesimi e dai loro clienti.

Queste anomalie sono segnalate dall’Agenzia delle Entrate, così da permettere ai contribuenti di fornire degli elementi non conosciuti dall’Agenzia stessa che siano in grado di giustificarle.

Le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono trasmesse agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti. Le medesime comunicazioni e le informazioni di dettaglio sono, inoltre, consultabili dai contribuenti nel portale web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, nell’area “Dati rilevanti ai fini Iva”.

In particolare, sono messi a disposizione i seguenti dati:

  • il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
  • i dati identificativi dei clienti e dei fornitori;
  • i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo di documento; numero di documento; data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione; imponibile/importo; aliquota Iva ed imposta; natura dell’operazione; esigibilità dell’Iva);
  • i dati relativi al flusso di trasmissione.

Secondo quanto precisato nel Provvedimento del 23 novembre 2018, il contribuente che riceve una comunicazione di questo tipo può, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate degli elementi non conosciuti dall’Agenzia stessa.

E’ ricordato che le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono anche rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, è evidenziata la possibilità, per i contribuenti che hanno ricevuto tali comunicazioni, di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando del ravvedimento operoso.

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