L’Agenzia delle Entrate si è occupata della disciplina della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Lo ha fatto con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019.
Ha dapprima ricordato che la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è un istituto di matrice comunitaria.
Si tratta di un istituto che, alla luce della prassi adottata dall’Agenzia delle Entrate, può trovare applicazione anche per le società residenti in altri Stati dell’Unione Europea, purché si tratti di società che possiedono i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 1979 (con il quale è individuato l’ambito soggettivo di applicazione della procedura in questione) e che sono identificate ai fini Iva in Italia, tramite una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Questa interpretazione è compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con le disposizioni che regolano la libertà di stabilimento e vietano discriminazioni a carico di soggetti comunitari che non siano residenti nel Paese dell’Unione Europea di destinazione della prestazione.
Una tutela di questo tipo, però, non si estende ai soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea che, quindi, non possono accedere alla disciplina della liquidazione dell’Iva di gruppo.