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Novità Iva
6 Settembre 2019

Lezioni per patente di guida: ora sono imponibili ai fini Iva

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Ancora un quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardo al regime Iva da applicare.

L’istante ha spiegato, nell’interpello, di aver fatturato in esenzione da Iva le attività didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, così seguendo la prassi amministrativa fornita nel tempo dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto riportato dal contribuente, in una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, però, escluso che l’esenzione Iva trovi applicazione alle lezioni di guida, in quanto si tratta di una categoria di insegnamento che non rientra nell’ambito scolastico ed universitario, per il quale, appunto, è prevista tale esenzione.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, ha ricordato che i termini con i quali sono designate le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dal momento che le esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo il quale l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’attività esercitata dal contribuente istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari per il conseguimento della patente di guida, debba considerarsi imponibile ai fini Iva.

Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità che possono essere ancora oggetto di accertamento ai fini Iva, l’istante dovrà emettere una nota di variazione in aumento. La maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare nel quale sono state effettuate le operazioni ancora accertabile.

Dal momento che, a seguito della sentenza suddetta, il regime Iva da applicare alle operazioni in questione è mutato da esente ad imponibile, l’istante potrà beneficiare del diritto sopravvenuto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi alla stessa attività esercitata e con riferimento alle stesse annualità per le quali il contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento.

Tale diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella medesima dichiarazione integrativa con la quale deve dare evidenza dell’Iva a debito.

Quindi, l’istante dovrà versare l’eventuale maggiore Iva risultante da ciascuna dichiarazione integrativa o potrà recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito.

Per le prestazioni poste in essere prima della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, non saranno comunque irrogate sanzioni o richiesti interessi moratori dall’Amministrazione finanziaria.

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