Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio per l’anno 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Novità anche in materia di Iva (articolo 1, commi 72 e 73, Legge n. 197 del 2022) e per coloro che sono titolari di partita Iva (articolo 1, commi da 148 a 150, Legge n. 197 del 2022).
L’aliquota Iva del 5 % sarà applicabile alle cessioni di assorbenti e tamponi anche non compostabili e del latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, delle preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, dei pannolini per bambini e dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, per il 2023, i pellet saranno soggetti all’Iva con aliquota del 10 %.
Per quanto riguarda le partite Iva, ai fini del rafforzamento del presidio volto ad evitare il rilascio di partite Iva a soggetti con profili di rischio, sono previste delle specifiche analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate all’esito delle quali il contribuente sarà invitato a comparire personalmente presso l’Ufficio dell’Agenzia stessa per esibire la documentazione contabile necessaria per la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente o di esito negativo dei riscontri effettuati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate potrà emanare provvedimento di cessazione della partita Iva.
In caso si verifichi tale eventualità, la partita Iva potrà essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione, soltanto previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 Euro. Se poi sono state commesse delle violazioni fiscali antecedentemente al provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione dovrà essere pari alle somme, se superiori a 50.000 Euro, dovute a seguito di tali violazioni fiscali, a meno che tali somme non siano state già pagate (comma 148).
E’ previsto, inoltre, che al contribuente destinatario del provvedimento di cessazione della partita Iva sia applicata una sanzione amministrativa di 3.000 Euro, irrogata contestualmente allo stesso provvedimento di cessazione (comma 149).
Con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione di tali nuovi disposizioni (comma 150).