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Novità Iva
30 Aprile 2020

Laureati in scienze motorie che operano nell’ambito di un pacchetto di prestazioni: non c’è esenzione Iva

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa all’applicabilità dell’esenzione Iva ad una serie di prestazioni di medicina preventiva e curativa.

La società istante gestisce una catena di poliambulatori medici ed intende avviare anche ambulatori di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale. Secondo quanto rappresentato dall’istante, nell’approccio funzionale il paziente viene considerato nella sua unitarietà e questo comporta che vengano erogate prestazioni da parte di differenti figure professionali, come medici, psicologi, nutrizionisti, educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie. Queste prestazioni verranno coordinate da un medico che si occuperà specificamente del paziente definendo il percorso di cura e gli interventi necessari.

A fronte di questo tipo di attività verrà corrisposto dal paziente un unico corrispettivo fatturato dalla società istante al paziente medesimo. Ciascun professionista che interviene fatturerà, poi, la propria prestazione al centro medico.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’esenzione Iva a questo tipo di prestazioni rese nell’ambito di una prestazione unitaria, anche attraverso diverse figure professionali, sanitarie e non, coordinate tra loro.

Nella Risposta n. 118 del 24 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel Decreto Iva del 1972 è prevista l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie soggette a vigilanza. Si tratta di esenzioni che devono essere interpretate restrittivamente, in quanto derogano al principio generale secondo il quale l’Iva è riscossa per ciascuna prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha evidenziato l’indicazione fornita in un documento di prassi secondo la quale l’applicazione dell’esenzione Iva deve essere limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia. Deve comunque esserci uno scopo terapeutico.

Ancora, secondo quanto riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le prestazioni mediche effettuate per uno scopo diverso da quello di tutelare, mantenendola o ristabilendola, la salute delle persone non possono beneficiare dell’esenzione Iva.

In più, sotto il profilo soggettivo, la prestazione medica o paramedica può essere esente da Iva solo se resa da soggetti sottoposti a vigilanza, come coloro che esercitano la medicina e la chirurgia, la veterinaria, la farmacia e le professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria ed infermiera diplomata. Allo stesso tempo, rientra nelle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, come le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico e dell’infermiere abilitato o autorizzato.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che le prestazioni di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale rese da medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti possono beneficiare dell’esenzione Iva, in quanto sussistono sia il requisito soggettivo, che quello oggettivo e fermo restando la valutazione di carattere medico riguardo al fine terapeutico perseguito che deve intendersi, come detto, anche nel senso di mantenimento della salute dei pazienti.

Le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, invece, saranno in ogni caso soggette ad Iva con aliquota ordinaria. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato una sua Risposta del 2018 nella quale ha negato che le prestazioni rese dagli Operatori Socio Sanitari possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione Iva, in quanto rese da una figura professionale che è sprovvista delle caratteristiche della professione sanitaria vera e propria.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione sulla circostanza che le prestazioni svolte dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie non possono essere considerate unitamente alle altre prestazioni medico-sanitarie che sono certamente esenti da Iva. Nel caso rappresentato dall’istante, infatti, non c’è una prestazione prevalente e altre accessorie, ma tutte le prestazioni sono ugualmente rilevanti.

Pertanto, non sarà possibile applicare l’esenzione Iva nei confronti del paziente per l’intero pacchetto di medicina preventiva e curativa ad approccio funzionale. Per le prestazioni rese dagli educatori tecnico-sportivi laureati in scienze motorie, in particolare, dovrà applicarsi l’Iva con aliquota ordinaria.

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