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Novità Iva
13 Aprile 2018

Iva sui servizi resi dalle banche depositarie: non più valida la percentuale di imponibilità

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018, ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica in merito al trattamento Iva applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio, a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 71 del 18 aprile 2016.

Tale Decreto ha recepito la normativa comunitaria, eliminando la possibilità per le società di gestione del risparmio di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR (o calcolo del NAV) secondo il “modello dell’affidamento”. Tale attività, infatti, può ora essere svolta dal depositario per conto del gestore soltanto secondo il “regime di esternalizzazione”.

L’Agenzia delle Entrate si era pronunciata nel 2013 nel senso che, nel caso di un corrispettivo concordato in maniera unitaria rispetto ai servizi di vario tipo resi dalla banca depositaria, l’incidenza delle prestazioni imponibili Iva rispetto alle prestazioni esenti da imposta potesse essere quantificata nella misura del 28,3 % del corrispettivo stesso.

Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dalle Associazioni istanti riguarda la percentuale da prendere ora in considerazione. Si domandano, infatti, se tale percentuale sia mutata alle luce dell’intervento normativo che, come sopra anticipato, ha fatto sì che le prestazioni legate al calcolo del NAV debbano essere affidate alla banca depositaria esclusivamente secondo il modello di esternalizzazione e che, quindi, dal corrispettivo complessivamente previsto per i servizi in affidamento debbano essere esclusi i servizi connessi al NAV.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 6 aprile 2018 è che la percentuale di imponibilità del 28,3 % non possa considerarsi più adeguata a quantificare le attività imponibili Iva rispetto alla totalità delle attività effettuate dalle banche depositarie. Questa percentuale, infatti, era frutto di un’analisi che includeva nella forfettizzazione anche il calcolo del NAV secondo il modello dell’affidamento.

Gli operatori, pertanto, dovranno attivarsi sia in sede di adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le banche depositarie e le società di gestione del risparmio, sia in occasione della redazione di nuove convenzioni, per distinguere i corrispettivi pattuiti per i diversi servizi resi dalla banca depositaria, individuando specificamente i diversi servizi ed il regime Iva da applicare agli stessi.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che, data la situazione di incertezza, per il periodo d’imposta 2017, non saranno irrogabili sanzioni amministrative.

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