string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
21 Ottobre 2022
5 Minuti di lettura

Interventi di messa in sicurezza nell’ambito di un progetto di bonifica: sì all’aliquota Iva ridotta.

Scarica il pdf

Quale aliquota Iva per gli interventi di messa in sicurezza preliminari alle attività di bonifica?

La società che ha presentato istanza di interpello è una società immobiliare che ha presentato un progetto di messa in sicurezza delle acque sotterranee a seguito della contaminazione ambientale verificatasi in un sito industriale dismesso di sua proprietà. Tutte le attività che rientrano nel progetto di bonifica sono state fatturate con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata del 10 % alle forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla società istante in relazione agli interventi di bonifica ed alle prestazioni di servizi e forniture di beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere e di impianti che rientrano nell’intervento di bonifica.

Il quesito riguarda anche la possibilità di applicare la stessa aliquota Iva ridotta del 10 % alle forniture di servizi ed agli acquisti di beni strettamente correlati alle attività di bonifica autorizzate dal Comune, quali, a titolo esemplificativo, le utenze di energia elettrica, gas ed acqua, i servizi di vigilanza del sito (che sono stati richiesti per ragioni di sicurezza dallo stesso ente che ha approvato il progetto di bonifica), i materiali di consumo necessari a garantire il funzionamento del depuratore e della barriera idraulica.

Infine, la società istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se possa, in relazione agli acquisti di beni e servizi che rientrano nel progetto di bonifica e che sono stati già effettuati con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria, chiedere ai fornitori di emettere note di credito così che possa recuperare l’Iva addebitata in eccesso.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 490 del 5 ottobre 2022, ha richiamato la normativa in materia. Secondo quanto disposto al numero 127-quinquies) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva, trova applicazione l’aliquota Iva ridotta del 10 % alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate all’articolo 4 della Legge n. 847 del 1964, integrato poi dall’articolo 44 della Legge n. 865 del 1971. Il successivo numero 127-sexies) della stessa Tabella prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 % anche ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici che rientrano nelle suddette opere di urbanizzazione. Inoltre, al numero 127-septies) della stessa Tabella è previsto che l’aliquota Iva del 10 % sia applicata anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Fanno parte dell’elenco richiamato al numero 127-quinquies) le attrezzature sanitarie e, secondo quanto stabilito nel Codice dell’Ambiente, in tali attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, ed alla bonifica di aree inquinate.

Pertanto, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria richiamate dalla disciplina Iva che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10 %.

Le attività di bonifica devono essere inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dall’autorità competente.

Il Ministero dell’Ambiente ha rilevato, in proposito, che l’assoggettamento ad un’aliquota Iva agevolata degli interventi necessari per la bonifica di un sito inquinato ha come finalità quella di incentivare all’effettiva realizzazione della bonifica stessa. Coerentemente con tale finalità, l’incentivo dovrà riguardare tutte le attività previste dal progetto di bonifica approvato.

Pertanto, tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica che siano inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti possono essere qualificate come opere di urbanizzazione alle quali è applicabile l’aliquota Iva nella misura ridotta del 10 %.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il progetto presentato dalla società istante ed approvato dal Comune competente è un progetto riguardante un intervento di messa in sicurezza operativa. L’intervento consiste in una serie di attività da mettere in atto in una fase preliminare rispetto alla successiva attività di bonifica.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti con una precedente Risposta del 2021 secondo i quali l’aliquota Iva ridotta del 10 % può trovare applicazione sia agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di siti precisamente individuati, sia alle attività prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dall’ente competente.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che gli interventi oggetto del progetto presentato dall’istante (sia eseguiti direttamente dalla stessa società istante, sia affidati a terzi fornitori della medesima società) possono fruire dell’aliquota Iva del 10 % prevista ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte terza, allegata al Decreto Iva, qualora si tratti di interventi che si inseriscono nell’ambito di un vero e proprio intervento di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative.

Qualora gli interventi in questione possano fruire di tale aliquota Iva ridotta, anche i beni relativi alla realizzazione degli interventi potranno essere assoggettati ad Iva con applicazione dell’aliquota del 10 %, sempre che si tratti di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici che rientrano nelle opere di urbanizzazione.

Per stabilire se la medesima aliquota Iva del 10 % possa trovare applicazione anche a beni e servizi strettamente collegati a tali interventi (come, ad esempio, i servizi di vigilanza), bisogna valutare se tali beni e tali prestazioni di servizi possano essere qualificati come accessori rispetto all’operazione principale, ossia agli interventi che rientrano nel progetto approvato. A tal proposito, affinché un’operazione possa essere qualificata come accessoria rispetto all’operazione principale, è necessario che l’operazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale.

Affinché i beni e servizi strettamente collegati agli interventi possano fruire dell’aliquota Iva agevolata del 10 %, è necessario, quindi, che sia riscontrabile un nesso di accessorietà di tali beni e servizi rispetto agli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee e tali beni e servizi devono essere forniti dallo stesso soggetto che esegue gli interventi di messa in sicurezza.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora sussistano effettivamente i presupposti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10 %, la società istante potrà richiedere ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione, al più tardi entro un anno dall’effettuazione di ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi. Si configura, infatti, un’ipotesi di inesattezza della fatturazione.

Articoli correlati
3 Maggio 2024
Spese sanitarie, la deducibilità vale sulla cassa

Se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga direttamente le spese sanitarie per...

3 Maggio 2024
In campo del contenzioso tributario aggiornate le avvertenze

Dopo le modifiche al campo del contenzioso tributario, vengono aggiornate le Avvertenze...

3 Maggio 2024
Scelta di allineamento fiscale, correzione con limiti

L'adesione a un regime consolidato tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva non...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto